L’articolo 191 del codice civile e le nuove incombenze per l’Ufficiale dello Stato Civile

Approfondimento di Giuseppa Mantineo

Servizi Comunali Separazione/Divorzio
di Mantineo Giuseppa
07 Marzo 2018

Approfondimento di Giuseppa Mantineo                                                                          

L’articolo 191 del codice civile e le nuove incombenze per l’Ufficiale dello Stato Civile

 

Giuseppa Mantineo

 

La legge n. 55 del 6 maggio 2015 ha modificato l’articolo 191 del codice civile.

È stato infatti aggiunto un secondo comma che così recita: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.”

La separazione dei coniugi comporta lo scioglimento del regime della comunione legale tra di essi, a meno che non vi abbiano già provveduto al momento della celebrazione del matrimonio o in un momento successivo.

E, poiché risulta necessario tutelare il patrimonio dei coniugi che potrebbero effettuare acquisti nel momento immediatamente successivo alla separazione creando così equivoci o appropriazioni illecite, e tutelare anche i terzi interessati, il legislatore, data l’incertezza che derivava dalla corretta individuazione del momento di cessazione del regime legale di comunione dei coniugi, ha ritenuto opportuno introdurre detta innovazione normativa.

Occorreva precedentemente attendere la definitività del decreto di omologa della separazione consensuale o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale perché l’Ufficiale dello Stato Civile potesse essere messo in condizione di apporre l’annotazione sull’atto di matrimonio rendendo il nuovo regime pubblico e opponibile ai terzi.

Ciò era naturalmente, come già osservato, fonte di rischi ed equivoci per i coniugi e per i terzi interessati.

Pertanto dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della Legge 55, la comunione dei beni tra i coniugi si scioglie dal momento in cui, in caso di separazione giudiziale, gli stessi si presentano all’udienza presidenziale con cui vengono autorizzati a vivere separatamente; in caso di separazione consensuale alla data di sottoscrizione del verbale di separazione sempre innanzi al Presidente del Tribunale.

Tale decisione viene inviata all’Ufficiale dello Stato Civile che deve provvedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto o trascritto.

L’apposizione dell’annotazione soddisfa in tal modo l’esigenza di pubblicità che del regime patrimoniale di due coniugi deve esser data.

L’Ufficiale di Stato Civile riceverà dunque dalla cancelleria del Tribunale la relativa ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente o il decreto di omologa della separazione in cui sarà indicata la data della sottoscrizione del verbale di separazione.

Appare pertanto necessario indicare con chiarezza la decorrenza nell’annotazione da eseguire a margine dell’atto di matrimonio:

  1. per la separazione giudiziale la decorrenza sarà quella del giorno della comparizione davanti al Presidente del Tribunale che ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
  2. per la separazione consensuale omologata sarà quella della sottoscrizione del verbale.
    Occorre inoltre che gli ufficiali di stato civile siano tempestivi nell’apporre tali annotazioni visti gli importanti effetti che ne divengono per gli interessati e i terzi.
    Non è stata introdotta da parte del Ministero dell’Interno alcuna nuova formula per tale annotazione. Dovrà dunque essere adottato da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile un tenore di annotazione adeguato alla nuova esigenza.
    Nel caso di separazione giudiziale potremmo per esempio dire: “In data…….. viene sciolta la comunione dei beni tra i coniugi di cui al matrimonio controscritto, essendo stati gli stessi autorizzati a vivere separatamente con ordinanza del (indicare l’autorità)”.
    Mentre nel caso di separazione consensuale potremmo dire: “In data…….. viene sciolta la comunione dei beni tra i coniugi di cui al matrimonio controscritto su comunicazione del (indicare l’autorità)”.
    Sia nell’un caso che nell’altro occorrerà di seguito apporre l’annotazione di separazione utilizzando la formula n. 175 di cui al D.M. del 5 aprile 2002.
    Operativamente dunque, si consiglia di apporre sull’atto di matrimonio due distinte annotazioni: una per lo scioglimento della comunione dei beni e una per la separazione.
    La data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale e la data della sentenza giudiziale di separazione infatti, certamente non coincidono; come non coincidono senz’altro la data della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale e la sua omologa.
    Sempre più incombenze per gli Ufficiali dello Stato Civile, ma sempre più grande il riconoscimento dell’importanza del loro lavoro!
     
    05 marzo 2018
     
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