Approfondimento di Giuseppa Mantineo
Servizi Comunali Separazione/DivorzioApprofondimento di Giuseppa Mantineo
L’articolo 191 del codice civile e le nuove incombenze per l’Ufficiale dello Stato Civile
Giuseppa Mantineo
La legge n. 55 del 6 maggio 2015 ha modificato l’articolo 191 del codice civile.
È stato infatti aggiunto un secondo comma che così recita: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.”
La separazione dei coniugi comporta lo scioglimento del regime della comunione legale tra di essi, a meno che non vi abbiano già provveduto al momento della celebrazione del matrimonio o in un momento successivo.
E, poiché risulta necessario tutelare il patrimonio dei coniugi che potrebbero effettuare acquisti nel momento immediatamente successivo alla separazione creando così equivoci o appropriazioni illecite, e tutelare anche i terzi interessati, il legislatore, data l’incertezza che derivava dalla corretta individuazione del momento di cessazione del regime legale di comunione dei coniugi, ha ritenuto opportuno introdurre detta innovazione normativa.
Occorreva precedentemente attendere la definitività del decreto di omologa della separazione consensuale o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale perché l’Ufficiale dello Stato Civile potesse essere messo in condizione di apporre l’annotazione sull’atto di matrimonio rendendo il nuovo regime pubblico e opponibile ai terzi.
Ciò era naturalmente, come già osservato, fonte di rischi ed equivoci per i coniugi e per i terzi interessati.
Pertanto dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della Legge 55, la comunione dei beni tra i coniugi si scioglie dal momento in cui, in caso di separazione giudiziale, gli stessi si presentano all’udienza presidenziale con cui vengono autorizzati a vivere separatamente; in caso di separazione consensuale alla data di sottoscrizione del verbale di separazione sempre innanzi al Presidente del Tribunale.
Tale decisione viene inviata all’Ufficiale dello Stato Civile che deve provvedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto o trascritto.
L’apposizione dell’annotazione soddisfa in tal modo l’esigenza di pubblicità che del regime patrimoniale di due coniugi deve esser data.
L’Ufficiale di Stato Civile riceverà dunque dalla cancelleria del Tribunale la relativa ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente o il decreto di omologa della separazione in cui sarà indicata la data della sottoscrizione del verbale di separazione.
Appare pertanto necessario indicare con chiarezza la decorrenza nell’annotazione da eseguire a margine dell’atto di matrimonio:
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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