Iva e Irap su rimborso spese personale distaccato presso scuola dell'infanzia affidata in concessione

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
22 Marzo 2024

Il Comune intende affidare in concessione la scuola dell'infanzia, prevedendo il distacco del personale comunale presso il concessionario. Il Comune continuerà a pagare le retribuzioni e la società concessionaria rimborserà i relativi oneri al Comune. Si chiede quanto segue: - se il rimborso spese di personale è imponibile Iva e a quali condizioni (si veda sentenza Corte Giustizia UE 11.03.2020 n. C-94/19);- a chi compete tra Comune e concessionario l'onere IRAP sul personale distaccato.

Risposta

La sentenza della CGUE richiamata nel quesito ha messo in discussione la legittimità della disciplina normativa italiana (art. 8, comma 35, Legge n. 67/88) sul tema della rilevanza IVA sul distacco del personale in vigore dal 1988. La normativa italiana, difatti, considera irrilevanti ai fini IVA “i prestiti e i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”; tale previsione normativa, a parere della CGUE, risulterebbe in contrasto con le Direttive n. 77/388/CE e 2006/112/CE.

I giudici europei, chiamati ad esprimersi sul distacco di personale dirigente da società controllante a società controllata, evidenziano l’esistenza di due presupposti oggettivi circa l’imponibilità ai fini iva del rimborso corrisposto dalla controllata alla controllante, ossia:

  • l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero di un nesso diretto tra la prestazione di distacco del dirigente e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati;
  • l’irrilevanza dell’importo del corrispettivo, che può essere pari, superiore od inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione.

Partendo dalla prima osservazione, è possibile identificare un’operazione imponibile ai fini IVA quando tra il prestatore e il committente esiste “un rapporto giuridico tale per cui si realizza uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servizio prestato al beneficiario”. Pertanto, se il pagamento/rimborso degli oneri sostenuti costituisca condizione affinché quest’ultima proceda a distaccare il dirigente, e considerati tali importi come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni tala da rendere assoggettabile ad imposta l’importo del rimborso corrisposto.

Il richiamato principio della Corte di Giustizia è stato successivamente recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanza del 19 luglio 2021 n. 20589) secondo cui “È invece importante che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell'art. 3 del d.P.R. n. 633/72), sia da ritenere onerosa, e quindi imponibile, condizione che ricorre ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività”.

In tema di deducibilità IRAP si richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 2/2008 secondo cui l’indeducibilità del costo del lavoro ai fini Irap deve incidere sul soggetto presso il quale la prestazione lavorativa è effettivamente svolta, con alcune differenze se trattasi di personale a tempo determinato o indeterminato. La circolare n. 22/2015 dell’amministrazione finanziaria, in tema di distacco del personale a tempo indeterminato, prevede che i costi relativi al personale distaccato, per l’impresa distaccante, devono essere indicati come deducibili dalla base imponibile Irap, mentre i componenti positivi derivanti dal rimborso delle spese del medesimo personale come imponibili. Conseguentemente la distaccante potrà dedurre il costo del dipendente riportando il relativo importo nel rigo “Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato”, mentre la componente positiva, contabilizzata negli altri ricavi, sarà imponibile, ma di fatto completamente annullata dall’anzidetta deduzione, con effetto complessivo neutro. In capo alla distaccataria, invece, il costo del personale distaccato è contabilizzato nei costi per servizi e dunque tra i componenti negativi deducibili dalla base imponibile Irap. Pertanto, concorrendo alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP della dichiarazione della distaccataria, l’imposta regionale si ritiene sia di competenza di quest’ultima.

19 marzo 2024              Alessandro Giordano

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 5045, sintomo n. 5086

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×