La regione Calabria non può vietare alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiDato atto che sullo scuolabus che trasporta alunni della Scuola dell'Infanzia è obbligatoria la presenza di un accompagnatore, precisato che questo Ente fornisce il servizio di accompagnamento anche sullo scuolabus degli alunni della Scuola Primaria, si chiede di sapere se esiste una normativa che vieti il trasporto di alunni della Scuola dell'Infanzia insieme ad alunni della Scuola Primaria, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'accompagnatore.
Non sussiste una normativa che vieti il trasporto di alunni della scuola dell’infanzia unitamente agli alunni della scuola primaria.
Il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 recante “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” all’articolo 2 prevede che:
“Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore”.
19 marzo 2024 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1650, sintomo n. 1729
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
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