Nomina di tecnico esterno a RUP in presenza di tecnico interno

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
21 Marzo 2024

Può un architetto, consulente esterno nominato con determina a supporto del Responsabile del servizio Tecnico quale Sindaco, essere nominato Responsabile del Procedimento di opera pubblica anche in presenza di un tecnico dipendente neoassunto?

Per nominare un tecnico esterno come R.U.P. per un’opera pubblica che specifico tipo di rapporto contrattuale si deve instaurare con l'Ente?

Può bastare una semplice determina di affidamento di supporto al Responsabile del servizio tecnico?

Risposta

L’ANAC (parere n. 11/2023) ha chiarito quanto segue:

Si richiama, infine, sull’argomento, il comma 11 dell’art. 31 citato, ai sensi del quale «Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione».

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, è intervenuta l’Autorità con le linee guida n. 3 (in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), aggiornate, nelle quali è stato osservato (tra l’altro) che «il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (...) Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche».

Con il documento richiamato, l’Autorità ha quindi chiarito che la stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Ai fini indicati, pertanto, la stazione appaltante «dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell’ente e, successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all’esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici» (parere Mims n. 814/2021).

Occorre aggiungere a quanto sopra, che l’incarico di supporto al Rup è stato chiaramente qualificato dal giudice amministrativo come appalto di servizi (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) e, in quanto tale, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal d.lgs. 50/2016 (in tal senso anche parere Mims n. 814/2021).

Alla luce di tale parere, si può concludere che:

- l’Amministrazione appaltante deve procedere a una ricognizione interna delle professionalità esistenti prima di affidare l’incarico di supporto al RUP a soggetto esterno;

- se tale ricognizione dà esito negativo, l’Amministrazione può procedere a incaricare un soggetto esterno all’ente dotato di adeguata professionalità;

- tale incarico (nella forma del contratto di lavoro autonomo) potrà essere affidato secondo le regole previste dal Codice degli Appalti (comunque, una procedura ad evidenza pubblica);

- trattandosi di atti gestionali, l’incarico sarà affidato dal Dirigente/Responsabile con propria determinazione.

19 marzo 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7156, sintomo n. 7256

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