Realizzazione parcheggi interrati in zona agricola

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
21 Marzo 2024

Richiesta parere in merito all'applicazione della L.122/89 e LR 12/2005, con particolare riferimento all'assentibilità di parcheggi interrati in zona agricola.

La deroga prevista dalle norme suindicate consente la realizzazione di autorimesse interrate in zona agricola da vincolare come pertinenza di edifici residenziali situati nel territorio comunale? La realizzazione di parcheggi interrati in zona agricola è assentibile ai sensi di altra norma regionale o statale diversa da quelle sopra?

Risposta

In merito al primo quesito (“La deroga prevista dalle norme suindicate consente la realizzazione di autorimesse interrate in zona agricola da vincolare come pertinenza di edifici residenziali situati nel territorio comunale?”), ritengo che la risposta sia negativa, considerato che la normativa statale di cui alla Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli) non si applica in zona agricola, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 19 luglio 2017, n. 3566 (nel quale, la questione riguardava proprio la L.R. Lombardia n. 12/2005).

I giudici hanno affermato che “La possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, consentita dall’art. 9 l. n. 122 del 1989, costituisce disposizione di carattere eccezionale da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità della legge nel cui contesto risulta inserita. Pertanto tale articolo è applicabile alla costruzione di spazi parcheggio nelle sole aree urbane, mentre la realizzazione di parcheggi in aree extraurbane resta soggetta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie necessitando della normale concessione edilizia” (cfr. Cons. St., sez. V, 11.11.2004, n. 7325).

In conclusione, deve affermarsi che la facoltà di costruire autorimesse pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici è prevista dalla Legge Tognoli soltanto relativamente alle aree urbane. Al di fuori di tali aree, l’edificazione di parcheggi pertinenziali sarà comunque possibile, ma non potrà attuarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 L. 122/1989, rimanendo invece sottoposta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

In sintesi, perciò, la realizzazione di parcheggi pertinenziali in zona agricola è ammissibile solo se la normativa locale (PRG, NTA, regolamento edilizio) lo consenta e alla relative condizioni, non potendosi invocare la normativa eccezionale prevista dalla Legge Tognoli.

In merito al secondo quesito (“La realizzazione di parcheggi interrati in zona agricola è assentibile ai sensi di altra norma regionale o statale diversa da quelle sopra?”), nel ribadire che i parcheggi interrati in zona agricola sono ammissibili se e alle condizioni previste dalla normativa edilizia-urbanistica comunale, si evidenzia che, a livello statale, per quanto a mia conoscenza, non risultano normative edilizie-urbanistiche di favore per la realizzazione di parcheggi in zona agricola.

A livello della Regione Lombardia, l’art. 66, comma 1, della LR Lombardia n. 12/2005 richiama espressamente la Legge Tognoli e, quindi, non è applicabile al caso specifico, trattandosi di intervento in zona agricola.

Si potrebbe ritenere, a prima vista, che l’art. 1-bis possa, invece, trovare applicazione anche in zona agricola, visto che non richiama espressamente la Legge Tognoli e dispone che “Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.”.

In realtà, tale prima impressione è, a mio avviso, errata: l’art. 1-bis è stato introdotto dalla Legge Regionale n. 4/2012, la quale, all’art. 1, indica la finalità principale di dettare “disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane”: ergo, da una interpretazione coordinata delle norme, appare preferibile ritenere che anche la norma di cui all’art. 1-bis trovi applicazione per le aree urbane e non per quelle agricole.

19 marzo 2024              Mario Petrulli

 

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