Rinuncia funzioni di scrutatore

appresa durante le operazioni di insediamento della Sezione

Quesiti
di Rizzo Pietro
06 Marzo 2018

In fase di insediamento di una Sezione presso i Seggi nel pomeriggio di sabato 3 marzo u.s. uno scrutatore non si è presentato. Contattato tempestivamente per telefono dall'Ufficio Elettorale del Comune lo stesso ha riferito di non essere compatibile con l'Ufficio di Scrutatore presso la Sezione in quanto svolge il lavoro di postino. Si precisa che il predetto non aveva formalizzato la rinuncia entro le 48 ore dalla notifica della nomina a scrutatore avvenuta in data 9 febbraio u.s.. Un tanto premesso I requisiti per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge. Si richiama al riguardo l'art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, recante "Testo Unico per l'elezione della Camera dei deputati", che espressamente prevede l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti. Si ritiene che l'intervenuta privatizzazione della maggior parte dei rapporti di lavoro non implichi l'eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l'esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione. Si chiede: 1) se il ragionamento di cui sopra sia corretto? 2) se risulti necessario che l'ente provveda senza indugio ad irrogare eventuali sanzioni previste dalla legge al predetto soggetto? 3) se è possibile e/o necessario provvedere alla immediata cancellazione del predetto nominativo dall'albo degli scrutatori? Si ringrazia per l'attenzione.

 

Risposta

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -  nella raccolta pareri in materia elettorale, emanata nel 2015 dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ha chiarito che: ”E' da ritenersi tuttora vigente la preclusione prevista dalla legge per i dipendenti dei ministeri delle Poste, Telecomunicazioni e dei Trasporti, nonostante la trasformazione in S.p.A. delle strutture di cui sopra. La preclusione infatti non afferisce allo status pubblico o privato di dipendente dei suddetti dicasteri (ora società), bensì all’esigenza di non distogliere risorse umane dall’espletamento di attività considerate essenziali per assicurare la piena funzionalità dei trasporti ferroviari e delle telecomunicazioni in occasione di consultazioni elettorali”.

Nel caso in questione il rifiuto è legittimo, e pertanto non applicabile l’art. 89 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570 il quale prevede l’emanazione di sanzioni soltanto nei confronti di coloro i quali, essendo   designati   all'ufficio   di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino  di  assumerlo”.

Ritengo che il soggetto che ha rifiutato l’incarico ha sbagliato non avvisando il Comune, entro 48 ore dal ricevimento della nomina, della sua impossibilità a svolgere l’incarico.

Sarebbe opportuno appurare se al momento in cui il soggetto ha presentato la richiesta  per svolgere le funzioni di scrutatore era, o meno, già dipendente dell’Ente poste perché in tale ipotesi non avrebbe potuto presentarla perché già si trovava in una ipotesi di incompatibilità, persistendo la quale la Commissione elettorale dando preventiva comunicazione all’interessato dovrà cancellarlo dall’albo, salvo a procedere ad una  sua reiscrizione quando eventualmente sarà cessata la causa di incompatibilità.

 

Dott. Pietro Rizzo 05-03-2018

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