Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn seguito al riconoscimento al dipendente, in costanza di rapporto, di un'invalidità civile pari al 75%, l'Ente automaticamente può non pagare l'IRAP sugli emolumenti o è necessario che venga richiesto il computo del dipendente quale disabile al collocamento mirato obbligatorio?
L’art. 1, L. 68/1999 definisce, tra i soggetti “disabili”, anche le "persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (…)”.
Una disabilità accertata dalla competente autorità medica pari al 75% fa rientrare tale dipendente fra i disabili.
A proposito dell’esclusione dalla base imponibile IRAP delle retribuzioni erogate al dipendente in oggetto si veda anche la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/2006 nella quale si legge:
“La disposizione recata dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente di ammettere in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP, tra le altre, anche le spese relative ai lavoratori disabili, senza a tale fine collegare l'applicazione del beneficio ai disabili che concorrono alla formazione della quota di riserva obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge citata, ne' operare alcuna distinzione tra l'inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la conservazione del posto di lavoro nei confronti di soggetti la cui inabilità è stata riconosciuta durante l’attività lavorativa.
La finalità perseguita dal legislatore con la norma citata, prevedendo la deducibilità delle spese relative ai lavoratori disabili, è, infatti, quella di ridurre il costo del lavoro e quindi di rendere meno oneroso l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei soggetti disabili.
Quanto sopra premesso, si ritiene che la IPAB interpellante, nella determinazione della base imponibile IRAP, possa ammettere in deduzione le spese relative ad entrambi i disabili presenti in organico, anche se l’inabilità per il secondo lavoratore è stata riconosciuta in costanza del rapporto di lavoro. (…) si ritiene che, nel caso di sopravvenuta inabilità in costanza di rapporto di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP decorra dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti.”
Si ritiene pertanto che ai fini dell’esclusione dalla base imponibile IRAP, sia sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata dall’autorità sanitaria competente.
18 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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