Detrazione per figli a carico maggiori di 21 anni

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Marzo 2024

Si chiede se spetta la detrazione fiscale per figli a carico per un figlio studente universitario, residente fuori dal nucleo familiare di appartenenza, senza alcun reddito e con età di 26 anni.

Risposta

A pag. 48 delle istruzioni ministeriali per la compilazione della CU 2024 si legge quanto segue: Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. 

L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito. 

In particolare nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, percentuale di detrazione spettante, l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento e numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir)

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera “C”. “

L’art. 12, TUIR dispone: “1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: (…)

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. (…)”.

E inoltre, “2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.”

Nel caso esposto nel quesito:

- il figlio a carico interessato ha un’età superiore a 21 anni;

- possiede nel 2023 un reddito non superiore a € 2.840,51.

Pertanto, spettano le detrazioni previste dalla normativa.

18 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

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