Incostituzionale la legge della Regione Lazio che sottrae alla valutazione del Consiglio Comunale interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025, n. 51 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune è soggetto attuatore PNRR M1C3I 2.1 linea A, avendo l'Ente un solo dipendente tempo indeterminato, part-time (32 ore) Istruttore Amministrativo assunto 11/07/2022, si chiede se è possibile per l'Ente derogare al vincolo dei 3 anni (triennio) dalla data assunzione, per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, avendo necessità di implementare l’orario di lavoro.
L’art. 53, c. 14, CCNL 21.5.2018 (ancora vigente) dispone:
“14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.”
La norma afferma cioè il diritto del dipendente a chiedere la trasformazione solo dopo che siano trascorsi tre anni dall’assunzione.
Ciò non impedisce all’amministrazione di ottenere il consenso del dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro prima della decorrenza del triennio.
Il termine del triennio è cioè stabilito dalla norma contrattuale a tutela dell’ente che ha assunto il dipendente.
Pertanto, fatte salve le condizioni generali per incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, se l’amministrazione ritiene, nell’ambito della sua programmazione dei fabbisogni, che quel posto debba essere coperto a tempo pieno, lo può fare, previo consenso del lavoratore, anche prima della decorrenza del triennio.
15 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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