Il nuovo glossario dell’edilizia libera: la manutenzione ordinaria (seconda parte)

Approfondimento di Mario Petrulli

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di Petrulli Mario
06 Marzo 2018

Approfndimento di Mario Petrulli                                                                                       

IL NUOVO GLOSSARIO DELL’EDILIZIA LIBERA:

LA MANUTENZIONE ORDINARIA (seconda parte)

Mario Petrulli

 

Concludiamo l’articolo precedente ricordando alcune delle ipotesi più ricorrenti di manutenzione ordinaria:

  • il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
  • la pulitura delle facciate e la tinteggiatura[1];
  • la riparazione e la sostituzione senza alterazione degli infissi, dei serramenti[2], dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine;
  • la sostituzione senza modifiche del manto di copertura del tetto[3] e relativa impermeabilizzazione;
  • la riparazione e la sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli;
  • la riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
  • l’applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
  • i rifacimenti delle pavimentazioni esterne[4] di cortili, patii e cavedi;
  • la manutenzione generale del verde privato;
  • la riparazione delle recinzioni[5];
  • all’interno degli edifici, la riparazione ed il rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature e lo spostamento di porte interne;
  • la riparazione e sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto;
  • l’installazione di una sbarra metallica nel terreno di proprietà[6];
  • l’inspessimento di un muro di contenimento di 10 cm. circa con un conglomerato cementizio[7];
  • il rivestimento in pietra di un muretto di recinzione[8],
  • l’apposizione di un cancello all’ingresso della proprietà[9];
  • il ripristino di una esigua porzione di rampa-marciapiede mediante la posa in opera di un massetto in calcestruzzo[10];
  • la sostituzione delle antenne di un impianto di telefonia cellulare con altre differenti, unicamente dal punto di vista tecnico per la diversa banda di funzionamento, tale da non incidere sull’assetto urbanistico del territorio[11];
  • la sostituzione di una caldaia[12];
  • la realizzazione di due aperture nel formello di una vetrina di un’agenzia bancaria destinate all’installazione della cassa continua e della cassa per la posta[13];
  • la ripavimentazione di un lastrico solare, con installazione di alcuni elementi di arredo (fioriere e panchine)[14];
  • la spicconatura degli intonaci[15];
  • il compimento delle opere di rifacimento ex novo della colonna pluviale[16];
     

26 febbraio 2018

 

 

 

[1]La tinteggiatura della facciata esterna di un edificio rientra nella definizione degli interventi di manutenzione ordinaria”: TAR Molise, sent. 27 dicembre 2012, n. 786.

[2]L’intervento di sostituzione o di rinnovamento di serramenti - quali infissi, serrande, finestre e abbaini - rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria (ai sensi dell‘art. 31 della l.n. 457 del 1978, all’epoca vigente, ora art. 3, lett. a), t.u. 6 giugno 2001, n. 380) e, cioè, di attività libera e non soggetta ad alcun tipo di autorizzazione e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento vengano effettuati con materiali diversi, in quanto nel caso le opere non comportano modifiche strutturali e di trasformazione dell’organismo edilizio (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 maggio 2005, n. 3438; Tar Piemonte, sez. I, 12 aprile 2010, n. 1761)”: TAR Lazio, sez. II ter Roma, sent. n. 528 del 14 gennaio 2015.

[3]La sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell‘aspetto o delle caratteristiche originarie”: TAR Piemonte, sez. II, sent. 11 aprile 2013, n. 437.

[4]Non occorre premunirsi del permesso di costruire, trattandosi di attività edilizia libera rientrante nell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001, per le opere consistenti in riparazione degli impianti, controsoffittatura, rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura, rifacimento parziale della pavimentazione esterna: trattasi di interventi che senza dubbio integrano interventi di manutenzione ordinaria”: TAR Campania, sez. III Napoli, sent. n. 1736 del 21 marzo 2014.

[5] La riparazione di una parte del muro di recinzione rovinata da un urto di un’automobile in transito è ordinaria manutenzione: TAR Puglia, sez. III Lecce, sent. 12 maggio 2014, n. 1221.

[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 7 agosto 2015, n. 3898.

[7] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 16 dicembre 2013, n. 1134.

[8] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 16 dicembre 2013, n. 1134.

[9] TAR Campania, sez. III Napoli, sent. 28 gennaio 2013, n. 643.

[10] TAR Campania, sez. I Salerno, sent. 19 febbraio 2016, n. 372.

[11] TAR Lombardia, sez. II Milano, sent. 31 luglio 2002, n. 3260.

[12] TAR Umbria, sent. 8 giugno 2002, n. 391.

[13] TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 19 dicembre 1988, n. 747.

[14] TAR Campania, sez. IV Napoli, sent. 20 aprile 2015, n. 2223.

[15] TAR Campania, sez. VII Napoli, sent. 25 febbraio 2013, n. 1088.

[16] TAR Campania, sez. V Napoli, sent. 18 marzo 2015, n. 1623.

 

                                                                                        

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