Pubblicazioni e celebrazione del matrimonio con rito cristiano ortodosso copto (culto acattolico)

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
19 Marzo 2024

Si deve procedere alle pubblicazioni per un matrimonio cristiano ortodosso copto, ma nelle casistiche presenti fra i diversi riti viene indicato solo "ortodosso" e non viene specificato altro.

Si chiede se tale culto sia ammesso in Italia e come procedere.

Risposta

La Chiesa cristiana ortodossa copta (o semplicemente cristiana copta) fa parte delle Chiese ortodosse orientali, pertanto è sicuramente un culto ammesso in Italia e rientra nei cosiddetti culti acattolici.

Il matrimonio dei culti acattolici è sottoposto alla disciplina del codice civile per quanto riguarda la fase delle pubblicazioni di matrimonio (art. 83 C.C.); la celebrazione è, invece, regolata dalla legge 24 giugno 1929 n.1159 oppure dalle singole leggi di approvazione delle intese.

La Chiesa cristiana copta non ha stipulato un’intesa con lo Stato italiano, pertanto, si fa riferimento alla predetta legge n.1159/1929 e al Regio Decreto 28 febbraio 1930 n.289 “Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929 n.1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”.

Nella pratica le formalità preliminari sono le stesse del matrimonio civile ovvero la redazione del verbale di richiesta di pubblicazioni di matrimonio e l’affissione online dell’avviso dell’intenzione di contrarre matrimonio (pubblicazioni di matrimonio), in più gli sposi devono dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile. la loro volontà di celebrare il matrimonio secondo il rito acattolico di appartenenza e produrre la richiesta del ministro di culto delle pubblicazioni civili di matrimonio accompagnati dalla copia del decreto ministeriale di nomina dello stesso ministro di culto. L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo il termine delle pubblicazioni e dopo che avrà accertato che non ci sono opposizioni alla celebrazione del matrimonio, rilascia una autorizzazione scritta con l’indicazione del ministro di culto davanti al quale si svolgerà la cerimonia e degli estremi del provvedimento del Ministero dell’Interno che approva la nomina di quel ministro di culto.

Da tenere presente che se gli sposi sono residenti in un comune diverso da quello di residenza del ministro di culto innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del ministro di culto e l’autorizzazione è data da quest’ultimo ufficiale; se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune di residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l’autorizzazione gli è data dall’Ufficiale dello Stato Civile che ha fatto le pubblicazioni.

Per la trascrizione il ministro di culto che celebra consegna un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale che gli ha rilasciato la relativa autorizzazione.

La trascrizione avviene in parte seconda serie A.

15 Marzo 2024              Roberta Mugnai

 

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