Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiNell'anno X il Comune ha inviato un accertamento IMU ad un Consorzio Bonifica per IMU non pagato.
A tre rate dalla conclusione del piano di rateazione, il Consorzio ci comunica che sospenderà i pagamenti e chiede il rimborso delle somme versate, in quanto invoca l'esenzione quale soggetto passivo ai fini IMU ai sensi L.R. Abruzzo 3.8.2011 n. 25 art. 10 e s.m.i. L'immobile in questione è un opificio di cat D e non cat. E.
Si chiede se l'esenzione spetti non avendo presentato la dichiarazione IMU.
Il citato articolo 10 della legge regionale Abruzzo n. 25 del 03/08/2011 prevede espressamente un’esclusione dall’obbligo di accatastamento per i fabbricati costituiti da “l'invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati "centrali".
L’esclusione introdotta dalla legge regionale non riguarda, però, il tributo bensì il solo obbligo dell’accatastamento delle strutture. Di conseguenza, il Consorzio che non aveva l’obbligo di accatastare i propri impianti dovrebbe essere, comunque, tenuto al pagamento dell’ICI (oggi IMU) determinando la base imponibile sul valore contabile iscritto in bilancio per i fabbricati di categoria D oppure, se nonostante non fosse obbligato all’accatastamento, il Consorzio avesse comunque provveduto, sulla rendita catastale degli stessi.
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