Riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis se il genitore del richiedente risulta adottato

Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola

Quesiti
di Piola Tiziana
15 Marzo 2024

Un richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis è discendente di un cittadino adottato. Il rapporto di parentela è il seguente: nonno paterno (nipote dell'avo italiano emigrato) - genitore adottato - richiedente. Si chiede se si possa procedere al riconoscimento della cittadinanza.

Risposta
  1. se il genitore del richiedente è stato adottato durante la minore età: colui che ha adottato il padre del richiedente, deve essere già stato riconosciuto italiano. Il genitore adottato diventerebbe italiano non in forza dell'articolo 1 della legge 91/1992, ma in forza dell'articolo 3 della legge 91/1992: “Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. “Quindi il genitore dell'adottato deve essere già stato riconosciuto italiano per poter trasmettere la cittadinanza italiana al figlio minore. Tuttavia occorre anche riconoscere l'adozione ovvero che sia valida per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art 65 della legge 218/1995. Pertanto, l’interessato, oltre, alla documentazione relativa al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana dell’adottante o degli adottanti, deve presentare il provvedimento straniero di adozione che, se riconosciuto efficace dall’ufficiale di stato civile, consente l’acquisto della cittadinanza dalla data dell’adozione (che essendo durante la minore età consentirebbe a sua volta la trasmissione della stessa iure sanguinis ai sensi dell'art 1 della legge 91/1992 all'interessato). Il nodo della questione tuttavia è che l'adottante sia già cittadino italiano altrimenti non può operare l'applicazione dell'art 3 della legge 91/1992.

 

  1. se il genitore del richiedente è stato adottato durante la maggiore età: anche in questo caso l'adottante doveva già essere cittadino italiano per potersi applicare l'art 3 della legge 91/1992. Il figlio adottivo, tuttavia, a differenza del caso precedente, non acquistava automaticamente la cittadinanza italiana. Il maggiorenne (padre del richiedente) avrebbe potuto acquistare la cittadinanza dopo 5 anni di residenza in Italia richiedendola al Ministero dell'Interno in applicazione dell'art 9 della legge 91/1992. Se il richiedente fosse stato minore alla data del giuramento del padre avrebbe acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art 14 della legge 91/1992, poiché minore straniero figlio e convivente di chi acquista la cittadinanza italiana. Ovviamente a seconda delle date (delle quali non si è a conoscenza) in cui si è verificato l'evento adozione occorre applicare la legge 555/1912.

In sostanza in entrambi i casi il nodo cruciale è che l'adottante possa essere considerato già italiano e non solo ipoteticamente, poiché non si tratta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che viene trasmessa di padre in figlio a seguito del rapporto di filiazione biologico, ma di acquisto della cittadinanza per effetto dell'adozione, istituto giuridico che determina la filiazione non fondata sul diritto di sangue.

12 Marzo 2024              Tiziana Piola

 

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