Bando di concorso per autista scuolabus con impegno a conseguire la CQC

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
14 Marzo 2024

L’Ente ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un austista scuolabus/operaio specializzato. Essendo stata infruttuosa la procedura per assenza di candidati, l'ente ha reiterato per ulteriori due volte la procedura ottenendo lo stesso esito. Il bando prevedeva il possesso della patente D e CQC. Ciò premesso si chiede se è possibile inserire nel bando di concorso l'impegno dei candidati a conseguire la patente D e CQC e se l'ente può accollarsi tale spesa.

Risposta

Il D.Lgs. n. 286/2005, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito l’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l’obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (v. art. 14).

Ora, il profilo di autista di scuola-bus richiede necessariamente il possesso della CQC.

Per poter assumere un dipendente di Area Operatori esperti con quel profilo professionale, non basta che il bando richieda l’impegno a conseguire la CQC.

Pertanto, l’ente potrà bandire ugualmente il concorso ma per un profilo professionale generico di operaio specializzato, indicando che l’eventuale vincitore si impegna a conseguire la CQC.

Solo dopo tale conseguimento, il profilo professionale potrà essere mutato comprendendo anche “Autista di scuola-bus”.

Sulla competenza a sostenere gli oneri del corso per CQC si è pronunciata la sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con del. n. 32/2020 nella quale si distinguono due situazioni:

- l’assunzione di un nuovo dipendente al quale si richiede il possesso della CQC (previsto espressamente dal bando di concorso). In questo caso, la Corte ritiene che il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.

- la modifica delle mansioni del lavoratore, successiva all’assunzione. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo.

11 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7122, sintomo n. 7222

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