Esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione delle pene accessorie
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIn una gara per affidamento servizi nido si richiede come requisito di capacità economico finanziaria che "I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno dimostrare di avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari 2022-2021-2020 un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (per conto di enti pubblici o privati) almeno pari all'importo di euro x (IVA esclusa) riferito allo svolgimento di attività socio educative”.
Volevo sapere se, vista la formulazione dell’art.100 d.lgs. 36/2023, che parla di fatturato globale, è legittima la richiesta da parte della stazione appaltante di richiedere come fatturato, per il soddisfacimento di tale requisito, non quello globale ma quello per servizi analoghi per conto di enti pubblici e privati.
Questa specifica (non motivata nel disciplinare) mi pare non trovi corrispondenza con il dettato della norma né con quanto previsto dal bando ANAC 1/2023.
L’art. 58, paragrafo 3, della dir. 2014/24/UE stabilisce: "per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto" … "a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto".
L’art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese".
L’art. 100 del d.lgs. 36/2023 prevede specificamente, con riferimento al requisito della capacità economica finanziaria, che non possa essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.
È nota l’annosa diatriba che ha animato la giurisprudenza sull’interpretazione del requisito del fatturato specifico in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici.
Alla luce del contesto normativo di riferimento e della rappresentazione fattuale contenuta nel quesito, la clausola trascritta, peraltro in assenza di motivazione, appare non essere pienamente conforme ai principi che regolano la materia.
Infatti, al fine di fornire un quadro completo, si rappresenta che il requisito dei servizi analoghi trova la sua disciplina nell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023: "le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati". In questo caso, la norma (a differenza del requisito di fatturato che va determinato in base al valore dell’appalto) non fa riferimento al valore dell’appalto, tal che può essere previsto da parte della stazione appaltante il requisito di aver prestato servizi analoghi nell’ultimo triennio indipendentemente dal valore degli affidamenti pregressi.
Il requisito della capacità economico finanziaria individuato dalla norma nel fatturato globale va, quindi, tenuto distinto dalla facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, che è stabilita sia dal previgente Codice dei contratti (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall’attuale (art.10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che "le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 58, paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.
11 marzo 2024 Elena Conte
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Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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