Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se i servizi conto terzi, effettuati dalla Polizia locale con apposito accordo/contratto, possono essere retribuiti in una busta paga differente da quella ordinaria, al fine di non perdere lo sgravio fiscale del 6-7% applicato in busta mensilmente.
Si presume che i servizi a cui si fa riferimento nel quesito siano quelli disciplinati dall’art. 56-ter, c. 1, CCNL 21.5.2018:
“1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.”
Ora, in relazione allo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, c. 15, L. n. 213/2023, l’INPS nella circ. n. 11 dello scorso 16 gennaio 2024 ha precisato quanto segue:
“(…) nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.”
Quanto richiesto nel quesito, dunque, è attuabile solo se il datore sia tenuto a presentare, per lo stesso mese, due distinte denunce contributive relative allo stesso dipendente.
Nel caso descritto, invece, la sola emissione di due distinti cedolini paga non comporterebbe comunque per l’ente locale l’obbligo di presentare due denunce separate, trattandosi di emolumenti erogati in costanza dello stesso rapporto di lavoro, e benché siano finanziati da somme provenienti dai soggetti privati che hanno stipulato accordi con il Comune.
L’unica possibilità per il dipendente è chiedere l’erogazione dei compensi relativi ai servizi in oggetto in modo frazionato, per non superare il plafond mensile e beneficiare dunque dello sgravio.
8 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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