Ufficio per censimento permanente e spettanza dei buoni pasto

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Marzo 2024

Nell’Ente, non essendoci un ufficio di statistica, è stato costituito l'UCC per il Censimento permanente. I due dipendenti che ne fanno parte sono rispettivamente incaricati come responsabile e come operatore di staff. Poiché l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel caso i dipendenti dovessero rientrare nel pomeriggio, il buono pasto è dovuto?

Risposta

L’art. 70-ter, CCNL 21.5.2018 dispone:

1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”

Ora, tale disciplina equipara sostanzialmente l’attività prestata per il censimento a lavoro straordinario (per definizione svolto al di fuori dell’ordinario orario di lavoro).

Ne segue che trova comunque applicazione l’art. 35, c. 2, CCNL 16.11.2022:

2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.”

Per attribuire il buono pasto anche ai dipendenti indicati nel quesito è perciò necessario che la pausa tra il lavoro del mattino (presumibilmente ordinario) e quello del pomeriggio (presumibilmente straordinario) non sia inferiore a trenta minuti.

7 marzo 2024                Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7097, sintomo n. 7197

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