Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Tar Toscana - Firenze, Sezione III - Sentenza 12 febbraio 2018, n. 258
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaMASSIMA
In tema di abusi edilizi, la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione, conseguendone che vanno ritenute esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione. Nel caso di specie, considerato il complesso delle opere realizzate, a partire dalla trasformazione permanente del terreno, non pare che alla recinzione, come pure ai cancelli (incardinati al suolo mediante colonne in ferro con stesa di bitume) e ai lampioni possa essere attribuito quel carattere di precarietà che escluderebbe la necessità del permesso di costruire.
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
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