Procedura di riequilibrio finanziario e costituzione dell’ufficio di staff
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiEsattamente quali istituti accessori sono compatibili di copertura finanziaria fissati dai CCNL perché istituti obbligatori anche nel caso di mancata costituzione del fondo entro l'anno di competenza, così come previsto dal principio contabile 4/2, punto 5.3 e non considerabili economie di bilancio?
Come ha rilevato la sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti con del. n. 15/2018:
“nel caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Ciò comporta, innanzitutto, che in avanzo di amministrazione vincolato confluiscono le sole risorse stabili previste dalla contrattazione nazionale.
Quanto all’utilizzo nell’anno successivo a quello di riferimento, esso non può che essere destinato a finanziare istituti variabili, restando escluso che si possano utilizzare per istituti fissi e continuativi.
Dunque, ipotizzando che non sia stato costituito il fondo 2023, in avanzo 2023 confluiranno le risorse stabili che avrebbero dovuto essere inserite nel fondo 2023, mentre le risorse variabili 2023 costituiranno economie di bilancio e non potranno essere recuperate.
Le risorse stabili accantonate in avanzo saranno riportate nel fondo 2024 in parte variabile e serviranno per finanziare gli istituti non ricorrenti (ad es. i premi correlati alla performance organizzativa e individuale o l'attuazione dei piani di welfare), e in ogni caso legati al raggiungimento di obiettivi specifici, essendone vietato l’utilizzo per compensare istituti di natura fissa.
7 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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