Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiede come procedere per l'emissione dello schema di atto di accertamento IMU per omesso/parziale versamento su area fabbricabile a seguito nuove normative di modifica allo statuto del contribuente.
L’art. 6 bis della legge 212/2000 introduce l’obbligo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria di essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Unica eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In attesa del decreto di prossima emanazione che potrà dare indirizzo esplicito anche agli Enti Locali su quali provvedimenti siano soggetti o meno al preventivo ed obbligatorio contraddittorio, sicuramente saranno da sottoporre a tale ulteriore procedimento, gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di un’area fabbricabile; ciò in quanto, per l’applicazione dell’IMU a tali fattispecie, la base imponibile è arbitrariamente determinata in base alle reciproche stime di mercato e, pertanto, l’effettiva contestazione non può che essere preceduta dal contraddittorio con il quale il contribuente potrebbe esporre le proprie motivazioni per una più corretta determinazione del valore venale in comune commercio dell’area.
Per consentire il contradditorio, l'amministrazione dovrà comunicare al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di accertamento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’avviso di accertamento non potrà essere adottato prima della scadenza del termine indicato.
Altresì, in caso di semplice liquidazione dell’imposta, ovvero qualora il valore dell’area sia stato dichiarato dal contribuente e non versata la corrispondente imposta entro i termini di legge, per effetto della norma citata, il contraddittorio può non ritenersi obbligatorio, per cui il Comune può procedere immediatamente alla notifica dell’avviso di accertamento.
05 marzo 2024 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 986, sintomo n. 1027
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