Prescrizione diritto liquidazione TFS, per dipendente cessato (pensionamento) che non ha ricevuto la somma spettante
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
Novità in materia di adempimenti contributivi
Servizi Comunali Flusso UNIEMENS Oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali Trattamento economico Trattamento pensionistico
L’INPS, dopo aver pubblicato il messaggio n. 292/2024, emanerà a breve una circolare finalizzata a illustrare dettagliatamente gli effetti dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e dell’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), relativa alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap.
Nel frattempo, con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Amministrazioni Pubbliche alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Amministrazioni Pubbliche alla Gestione Separata dell’INPS, nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2023.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che è intervenuto sulla materia di cui alla richiamata circolare n. 92/2023. Le novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici (“gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”) sono contenute nei commi da 131 a 133 dell’articolo 1. La previsione, di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, modifica in modo significativo il previgente assetto normativo, in quanto prevede che, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, le Amministrazioni pubbliche, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, sono tenute, per i periodi fino al 31 dicembre 2004, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Da gennaio 2024 quindi, le Amministrazioni pubbliche devono procedere, laddove sia necessario, all’implementazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, secondo le modalità di seguito riportate.
Periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004:
Periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d’imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici:
Periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le altre Casse):
Gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, sostituiranno eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.
Al fine di garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative e di prevenire l’alimentazione delle stesse con dati errati, le denunce trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche relative a “periodi ante 2005” sono assoggettate a un controllo automatizzato di congruità degli imponibili denunciati, che comporta il blocco delle denunce che espongono imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti rispetto a quelli del periodo precedente e successivo (“denunce ante 2005 con imponibile anomalo”). Il controllo di congruità risulta necessario in quanto, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, sulle denunce per “periodi ante 2005” viene meno il controllo sulla corrispondenza tra l’importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l’importo effettivamente versato.
All’invio del flusso, la procedura evidenzia alle Amministrazioni che le denunce per “periodi ante 2005” alimenteranno le posizioni assicurative individuali solo dopo avere superato il predetto controllo di congruità, finalizzato a prevenire possibili errori in sede di denuncia. Le denunce bloccate potranno essere sbloccate dalle Strutture territoriali dell’INPS solamente a seguito dell’esito positivo di un approfondimento istruttorio, che potrà comprendere anche l’invio al datore di lavoro di richieste di chiarimenti e/o di produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o certificazioni fiscali). In fase di prima applicazione, invece, nelle more dell’implementazione del citato sistema di controllo automatico e generalizzato, tutti i flussi Uniemens/ListaPosPA inviati dalle Amministrazioni pubbliche per “periodi ante 2005” saranno bloccati. Durante tale fase la valutazione della congruità dell’imponibile riportato in denuncia è svolta dagli operatori di Sede dell’INPS che procederanno al confronto degli imponibili indicati nella denuncia rispetto al generale assetto della posizione assicurativa interessata (imponibili certificati e/o validati già presenti nella posizione assicurativa per il periodo precedente e per quello successivo all’annualità oggetto della denuncia in esame, eventuali altri dati disponibili nelle banche dati dell’Istituto) e, qualora sia ritenuto necessario, all’approfondimento istruttorio con le modalità sopra descritte.
All’esito positivo di tali verifiche, gli operatori dell’INPS potranno procedere allo sblocco delle denunce nei soli casi in cui le informazioni in esse contenute risultino necessarie alla liquidazione di una prestazione, alla definizione di una regolarizzazione contributiva o ad altre lavorazioni urgenti.
Con riferimento, invece, alle regolarizzazioni contributive non ancora definite con il pagamento da parte delle Amministrazioni, si evidenzia che, a seguito dell’invio delle denunce per “periodi ante 2005”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, l’obbligo contributivo deve ritenersi assolto. Le regolarizzazioni per tali periodi saranno, pertanto, definite senza evidenziare debiti qualora il datore di lavoro abbia inviato le denunce Uniemens/ListaPosPA e queste abbiano superato i controlli di routine.
In conclusione, l’articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10- bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024 dando alle Amministrazioni Pubbliche locali un anno in più di tempo per reperire i dati necessari alle verifiche ed alle eventuali implementazioni delle posizioni assicurative dei propri dipendenti.
Infine, come già precisato nella circolare n. 92/2023, l’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, salvi eventuali effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Al fine di facilitare il compito delle Amministrazioni pubbliche nella compilazione delle denunce, si invita a leggere l'allegato 1 del Messaggio numero 292 del 23/01/2024 dell'Inps con le indicazioni operative, nel quale sono presenti anche alcuni esempi.
Articolo di Giancarlo Menghini
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Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
INAIL – Circolare 7 aprile 2025, n. 26
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