Pignoramento presso terzi a favore di persona fisica e ritenute IRPEF

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Marzo 2024

Una dipendente è stata assoggettata a pignoramento, si chiede come gestire se al creditore non sono state effettuate ritenute IRPEF. È possibile che la somma venga tassata due volte, per il 2024 come occorre procedere per assoggettare la somma a ritenute a carico del beneficiario?

Il beneficiario del pignoramento è persona fisica, si chiede se debba essere assoggettata a ritenuta acconto 20% in quali casi.

Risposta

Nel pignoramento presso terzi intervengono tre soggetti:

- il debitore principale (il dipendente dell’ente locale);

- il terzo pignorato (l’ente locale);

- il creditore pignoratizio.

L’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sorge quando ricorrono le seguenti condizioni:

A) il soggetto che effettua il pagamento (il terzo pignorato) deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta (requisito soggettivo) e il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef;

B) il credito deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte (requisito oggettivo).

Il requisito A) è certamente soddisfatto nel caso esposto nel quesito.

Per il requisito B) va invece verificato che il credito per la cui riscossione si procede con il pignoramento si riferisca a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte all’atto della corresponsione, in base alle seguenti disposizioni:

- titolo III del Dpr 600/1973 (es. redditi di lavoro dipendente o assimilato, redditi di lavoro autonomo, derivanti da rapporti d’agenzia);

- art. 11, cc. 5-7, L. 413/1991 (somme corrisposte dagli enti eroganti a titolo di indennità di esproprio/occupazione acquisitiva e relativi interessi);

- art. 33, c. 4, D.P.R. n. 42/1988 (es. redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc., indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili e da sportivi professionisti).

Se da tale verifica emerge che il credito riguarda una delle casistiche sopra elencate, all’atto dell’erogazione al creditore pignoratizio l’ente locale deve effettuare una ritenuta d’acconto pari al 20% dell’importo erogato.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate con circolare 2 marzo 2011, n. 8/E ha proposto alcuni esempi di situazioni in cui non va operata la ritenuta:

“(…) se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

Analogamente, la ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo. 25-ter del medesimo decreto).

La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir)."

Il terzo pignorato (l’ente locale) è tenuto:

1. a operare e versare la ritenuta d’acconto del 20 per cento sulle somme pignorate;

2. a comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;

3. a certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998;

4. a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

4 marzo 2024                 Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7065, sintomo n. 7165

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