Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
QuesitiUna cittadina argentina ha presentato ai fini del riconoscimento jure sanguinis un atto di morte del bisnonno in cui risulta il secondo matrimonio dello stesso con una signora diversa dalla bisnonna dell'interessata. La cittadina presenta però solo l'atto di matrimonio dei bisnonni e riferisce che non è possibile in Argentina richiedere copia di un atto di matrimonio qualora non vi sia un legame di parentela con entrambi i coniugi. Si chiede se sia possibile procedere con il riconoscimento o se sia necessario ottenere il secondo atto di matrimonio.
L'atto di morte che deve essere allegato alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è quello del cittadino italiano nato in Italia prima della Costituzione del Regno d'Italia. Infatti l’avo nato in Italia, emigrato all’estero, può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia in uno degli Stati preunitari; l’importante, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai discendenti, è che egli non sia deceduto (anche all’estero) prima del 17 marzo 1861 (o altre date a seconda dell'annessione dei diversi Stati all'Italia) o non si sia naturalizzato straniero prima di tale data. Se, in questo caso, il bisnonno è nato dopo la Costituzione del Regno non è obbligatoria la produzione del suo atto di morte. Ad ogni modo, se dall'atto di morte risulta che il bisnonno si è coniugato due volte, può essere un'informazione utile affinché la discendente produca l'atto di matrimonio corretto. L'atto di matrimonio che deve essere prodotto è solo quello dei bisnonni, ovvero l'atto di matrimonio tra quei genitori dai quali discende la genealogia fino ad arrivare alla richiedente. Per cui si può procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana sempreché si sia accertata la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo al richiedente. Dato atto che la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis, ovvero è cittadino il figlio di cittadino italiano, ai sensi dell'art 1 della legge 91/1992 occorre accertare come si è costituito il rapporto di filiazione all'estero e se questo sia valido per il nostro ordinamento, valutando se sia nel matrimonio o fuori del matrimonio, oppure se la cittadinanza deriva da donna. Occorre inoltre accertare se gli ascendenti in applicazione della legge 555/1912 non si siano mai naturalizzati stranieri pena la perdita della cittadinanza italiana.
4 Marzo 2024 Tiziana Piola
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3220, sintomo n. 3255
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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