Riconoscimento jure sanguinis, atto di morte dell’avo deceduto prima o dopo il 1861 e seconde nozze

Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola

Quesiti
di Piola Tiziana
05 Marzo 2024

Una cittadina argentina ha presentato ai fini del riconoscimento jure sanguinis un atto di morte del bisnonno in cui risulta il secondo matrimonio dello stesso con una signora diversa dalla bisnonna dell'interessata. La cittadina presenta però solo l'atto di matrimonio dei bisnonni e riferisce che non è possibile in Argentina richiedere copia di un atto di matrimonio qualora non vi sia un legame di parentela con entrambi i coniugi. Si chiede se sia possibile procedere con il riconoscimento o se sia necessario ottenere il secondo atto di matrimonio.

Risposta

L'atto di morte che deve essere allegato alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è quello del cittadino italiano nato in Italia prima della Costituzione del Regno d'Italia. Infatti l’avo nato in Italia, emigrato all’estero, può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia in uno degli Stati preunitari; l’importante, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai discendenti, è che egli non sia deceduto (anche all’estero) prima del 17 marzo 1861 (o altre date a seconda dell'annessione dei diversi Stati all'Italia) o non si sia naturalizzato straniero prima di tale data. Se, in questo caso, il bisnonno è nato dopo la Costituzione del Regno non è obbligatoria la produzione del suo atto di morte. Ad ogni modo, se dall'atto di morte risulta che il bisnonno si è coniugato due volte, può essere un'informazione utile affinché la discendente produca l'atto di matrimonio corretto. L'atto di matrimonio che deve essere prodotto è solo quello dei bisnonni, ovvero l'atto di matrimonio tra quei genitori dai quali discende la genealogia fino ad arrivare alla richiedente. Per cui si può procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana sempreché si sia accertata la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo al richiedente. Dato atto che la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis, ovvero è cittadino il figlio di cittadino italiano, ai sensi dell'art 1 della legge 91/1992 occorre accertare come si è costituito il rapporto di filiazione all'estero e se questo sia valido per il nostro ordinamento, valutando se sia nel matrimonio o fuori del matrimonio, oppure se la cittadinanza deriva da donna. Occorre inoltre accertare se gli ascendenti in applicazione della legge 555/1912 non si siano mai naturalizzati stranieri pena la perdita della cittadinanza italiana.

4 Marzo 2024                Tiziana Piola

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3220, sintomo n. 3255

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×