MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl servizio di polizia locale è organizzato in turni composti da sei giorni lavorativi. Esempio: dal lunedì al sabato in turno e domenica riposo. Nel caso in cui il lunedì sia un giorno festivo infrasettimanale, i turni devono essere organizzati dal martedì al sabato, mentre il lunedì è considerato festivo e la domenica riposo? Oppure i turni devono comunque essere organizzati dal lunedì al sabato ed eventualmente nella giornata di lunedì deve essere richiesto come ferie e domenica resta di riposo?
Nel caso di turnazioni organizzate dal lunedì al sabato, se una giornata festiva cade in uno dei giorni in cui è previsto il turno, il trattamento economico previsto è quello disciplinato dall’art. 30, c. 5, lett. d), CCNL 16.11.2022:
“5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: (…)
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL."
A tale proposito l’ARAN ha precisato che:
“All’art. 30, comma 5, lett. d) relativamente al turno festivo infrasettimanale, è stata prevista una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. Questa costituisce la regola generale.
L’eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, di cui all’art. 7 comma 4 lett. ac) venga prevista la “previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d)”.
Solo se previsto in un CCI, successivo al CCNL 16.11.2022, spetta, quindi, al lavoratore esercitare l’opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla predetta norma, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata è computato figurativamente a carico del Fondo delle risorse decentrate.”
Dunque:
- i turni rimangono organizzati dal lunedì al sabato;
- se un giorno festivo cade in uno dei giorni di turno e il dipendente lavora, il trattamento economico è quello sopra indicato (retribuzione maggiorata o riposo compensativo se deciso in contrattazione decentrata);
- se un giorno festivo cade in uno dei giorni di turno e il dipendente ottiene l’autorizzazione per un giorno di ferie, quel giorno gli sarà retribuito in modo ordinario (nessuna maggiorazione poiché il turno non è lavorato);
- il riposo settimanale rimane fissato nel giorno della domenica.
1 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7054, sintomo n. 7154
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Istat – 3 giugno 2025
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