L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi pone un quesito in materia di orari di esercizio dei negozi di vicinato, nello specifico H24.
Si chiede se in Sicilia la norma di riferimento è sempre la L.R. 28/99. Questa determina orari di apertura non superiori alle 12 ore nell'arco della giornata. Oppure sono intervenuti aggiornamenti normativi successivi che ne hanno modificato i termini, permettendo così l'apertura e l'esercizio indiscriminato tutto il giorno in tutti i giorni dell'anno?
L’Articolo 12 della Legge Regionale Sicilia 22/12/1999, n. 28 e successive modifiche rubricato “Orari di apertura e chiusura.”, al comma 2, dispone che “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.”.
Il successivo Articolo 13, rubricato “Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.”, al comma 1, dispone che “Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.”.
A modificare il suddetto quadro normativo nel senso di una completa liberalizzazione è intervenuto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia) recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale proposito si veda la Circ. Ass. 21/03/2013, n. 1, che così conclude: “Pertanto, preso atto del contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 299/2012, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina regionale in armonia con quella nazionale, si ritiene applicabile nel territorio regionale la normativa statale in materia di orari degli esercizi commerciali, e specificatamente l'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.”.
1 marzo 2024 Ambrogio Fichera
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Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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