Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiSi chiede se la lista di leva sia un documento essenziale per la ricostruzione di un atto di nascita del 1873. Si specifica che la lista di leva rilasciata dall'Archivio di Stato nel campo "luogo di nascita" presenta un simbolo che sta a significare "idem a quello precedente" ovvero "idem al comune di nascita del soggetto riportato alla pagina precedente della lista di leva".
Da quello che leggo nel quesito, un atto di nascita del vostro comune, riferito all’anno 1873, sarebbe andato distrutto. Immagino che anche la seconda copia dell’atto (che dovrebbe trovarsi in deposito presso la locale Procura della Repubblica) non sia reperibile. Infatti nel caso che questa seconda fosse correttamente conservata, non servirebbe fare la ricostruzione dell’atto distrutto; sarebbe sufficiente chiedere al Procuratore della Repubblica la sostituzione del registro con l’atto mancante con quello completo in deposito o, in alternativa, chiedere di poter estrarre copia conforme dell’atto mancante da reinserire nel registro dove non c’è più l’atto da ricostruire. Il motivo della formazione delle seconde copie dei registri cartacei è proprio quello di impedire che vadano perduti gli atti.
Se, invece, non c’è la possibilità di recuperare l’atto dalla seconda copia, occorre intervenire in rettifica ai sensi dell’art.95 D.P.R. 396/2000, così come è stato modificato dal D.L.vo n.149/2022. Sulla base di tale articolo e delle direttive del Ministero dell’Interno (di cui alla circolare del 1° marzo 2023) l’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla ricostruzione di un atto distrutto (o smarrito) ove disponga di sufficiente ed idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto.
Dunque se nella documentazione della lista di leva sono contenuti tutti i dati per la formazione dell’atto di nascita ed ha provenienza certa, può essere ritenuta documentazione sufficiente ed idonea per la ricostruzione.
Riguardo al caso specifico, rispetto al luogo di nascita indicato con un simbolo che rimanda al luogo già indicato nel nominativo della pagina antecedente della lista di leva; sarà necessario acquisire un estratto di quella pagina antecedente con espresso riferimento a tale indicazione del luogo di nascita oppure una copia di quella pagina precedente, della quale potranno essere anneriti i dati non rilevanti ai fini della ricostruzione dell’atto di nascita in questione (esempio cognome, prenome e data di nascita dell’intestatario), si lascerà invece “in chiaro” il numero della pagina ed il numero di iscrizione del nominativo. Senza una espressa indicazione del luogo di nascita (recuperato anche in modo indiretto con la documentazione aggiuntiva suggerita) il documento risulta non completo di tutti i contenuti essenziali e, pertanto, l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà che rifiutare (ai sensi dell’art.7 D.P.R. 396/2000) la ricostruzione dell’atto in quanto in possesso di documentazione mancante di un’indicazione essenziale (il luogo di nascita).
In caso di rifiuto, il richiedente potrà fare ricorso al Tribunale territorialmente competente che ha mantenuto la facoltà di ricostruire gli atti di stato civile nei casi nei quali l’Ufficiale dello Stato Civile non ritiene di avere l’idonea documentazione a disposizione.
29 Febbraio 2024 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3216, sintomo n. 3251
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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