La pronuncia del Consiglio di Stato in merito alla collocazione di pannelli fotovoltaici in zona soggetta a vincolo paesaggistico
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 18 febbraio 2025, n. 1341
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSi chiede la normativa alla quale fare riferimento per la collocazione dei cartelli di preavviso della postazione fissa, ossia qual è la normativa ora in essere e cosa dice, se è corretto che debbano essere ripetuti dopo ogni intersezione.
La segnalazione delle postazioni di controllo è prevista dall'art. 142, comma 6-bis, codice della strada, secondo cui tutte le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Per la normativa sulla segnalazione delle postazioni di controllo si veda il DM 15.8.2007.
Si interessa compiutamente della materia anche il Capo 5 dell'allegato del DM 13.6.2017 n. 282.
La preventiva segnalazione è realizzata con cartelli o dispositivi luminosi, inclusi i messaggi presenti sui veicoli di servizio, che devono essere posizionati ad adeguata distanza dal punto di controllo, recanti iscrizioni tipo controllo elettronico (o rilevamento elettronico) della velocità.
Per le postazioni fisse si utilizzano sempre cartelli permanenti.
Né il Codice né i decreti attuativi in materia fissano una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma si limitano a stabilire che tale distanza deve essere "adeguata", in relazione alla velocità locale predominante.
Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una diversa distanza, si ritiene adeguata la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, regolamento, c.d.s., per la collocazione dei segnali di prescrizione.
La distanza massima, invece, non può essere superiore a km 4, sempre che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione non siano presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
In presenza di intersezioni o immissioni il segnale o il dispositivo luminoso deve essere ripetuto dopo l'intersezione, salvo trattarsi di strade ed aree private.
La ripetizione non è, altresì, necessaria quando si tratta di una biforcazione di strada a senso unico di marcia che si divide o si dirama in due strade a senso unico.
Il DM 13.6.2017 n. 282 ha ribadito e precisato che I segnali stradali o i dispositivi di segnalazione luminosa in esame non necessitano di ripetizione né di indicazione di "FINE".
Inoltre, trattandosi di segnali stradali verticali di indicazione, secondo quanto previsto dal richiamato decreto 15.8.2007, e non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 81, comma 1, del Regolamento, non è necessaria neppure la loro ripetizione sul lato sinistro della strada, sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico, anche a più corsie.
Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo ma collocati su un solo lato della strada, il presegnalamento deve essere garantito su entrambi i sensi di marcia lungo i quali si effettuano i rilevamenti.
29 febbraio 2024 Marco Massavelli
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