Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiL'art. 39 co. 1 D.L. n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, legge Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali.
Si chiede, nel caso in cui non fosse stato applicato in busta paga, se è possibile recuperarlo attraverso il modello 730, qualora non sia possibile come procedere.
Non è possibile recuperare l’esonero contributivo non applicato in busta paga attraverso il modello 730, diversamente da come avviene, ad esempio, per il “trattamento integrativo” (ex “bonus Irpef”), per cui è prevista una specifica sezione del Quadro C (sez. V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente).
La ragione sta nel fatto che le due misure hanno natura differente, fiscale e contributiva.
È utile ricordare che l’esonero contributivo è una misura volta a ridurre il c.d. cuneo fiscale attraverso la riduzione della trattenuta contributiva IVS.
L’INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023 ha fornito le istruzioni operative e contabili circa la misura di cui all'art. 39 comma 1 D.L. n. 48/2023 rinviando al messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 e alle indicazioni fornite con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, nonché alle indicazioni relative all’esonero di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, contenute nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.
In particolare, nel messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, paragrafo “8.2 Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica” si precisa che “il recupero relativo alle mensilità pregresse, qualora non ancora operato, viene consentito oltre che nelle denunce relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, come già evidenziato nella circolare suddetta [n. 43/2022] anche in quelle di giugno, luglio agosto e settembre 2022.”
Inoltre, “In tutti i casi in cui le Amministrazioni non abbiano potuto usufruire, per il mese di luglio, agosto e settembre 2022 dello sgravio nella misura prevista dal decreto-legge n. 115/2022, esse potranno dichiarare lo stesso nella misura residuale dell’1,2 per cento, esclusivamente nelle denunce dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022”.
È evidente che nelle circolari cui si rimanda, in caso di non applicazione dell’esonero, è stato fornito un timing preciso per effettuare le denunce tardive. All’infuori di tale tempistica non pare possibile recuperarlo.
29 febbraio 2024 Ylenia Daniele
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7047, sintomo n. 7147
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: