Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiDobbiamo liquidare un Raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) e da atto costitutivo si evidenzia come l'ente dovrà effettuare il pagamento a favore della capogruppo e che sarà quest'ultima a riversare quote parte agli altri componenti. All'atto del controllo Equitalia, si dovrà procedere alla verifica della sola società capogruppo o anche di tutte le componenti? E nel caso di controllo esteso per le componenti la verifica dovrà avvenire in misura delle quote di compartecipazione?
L’articolo 48-bis del d.p.r. 602/1973 prevede che la P.A., prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifichi, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Atteso che la stazione appaltante può, correttamente, pagare direttamente l’impresa capogruppo, l’articolo 68, comma 4, lettera b) del d.Lgs.36/2023 ricorda che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, come ribadito dalla Circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009, n. 29, la quale prevede che la verifica prevista dall’articolo 48-bis vada effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa dell’RTI sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.
27 febbraio 2024 Paolo Dolci
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Risposta di Andrea Dallatomasina
per comunali e referendum
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