Canone unico patrimoniale per le aziende titolari del solo contratto di vendita gas/energia elettrica alla clientela finale
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiAvendo il nostro Ente meno di 5.000 abitanti, si chiede uno schema di deliberazione di Giunta per formalizzare il passaggio dalla contabilità economico patrimoniale in regime ordinario a quella semplificata.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
Premesso che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Preso atto che, qualora l’ente eserciti la facoltà di cui all’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è tenuto ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 novembre 2020;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali e del numero di abitanti attuale, esercitare la facoltà concessa dall’articolo 232, comma 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Rammentato che in base a quanto previsto dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: “A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.
2. di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato.
3. di dare atto che l’ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente con le modalità semplificate di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 novembre 2020.
4. di dare atto che tale facoltà si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà.
27 febbraio 2024 Paolo Dolci
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