Effetti della mobilità sulla capacità assunzionale nelle Unioni di comuni

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Febbraio 2024

In considerazione del diverso regime limitativo delle assunzioni tra Unioni di Comuni e Comuni aderenti, si chiede se la mobilità di un dipendente dall'Unione di Comuni verso un Comune aderente consenta all'Unione cedente il recupero della capacità assunzionale per assumere nuovo personale.

Più precisamente se l'Unione di Comuni, che cede personale, possa considerare la mobilità come equiparata a quella derivante da collocamento a riposo.

Risposta

Le facoltà assunzionali delle Unioni di comuni sono disciplinate tutt’oggi dall’art. 1, c. 229, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone:

229.  A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Si conferma cioè il principio del turn over che si associa all’implicita esclusione delle Unioni dal regime introdotto con D.L. n. 34/2019, valevole come è noto solo per i Comuni.

Ne segue che una mobilità in uscita, per un’Unione, rappresenta una cessazione dal servizio. 

Essa, infatti, non è più neutra poiché implica nel Comune che riceve l’utilizzo di spazi assunzionali a tempo indeterminato ex D.M. 17.3.2020.

Lo ha chiarito, da ultimo, anche la sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con del. n. 206/2023:

Conclusivamente, nell’ipotesi di mobilità compensativa tra unioni di comuni e comuni, stante il diverso regime limitativo delle assunzioni e la conseguente preclusione all’operatività della neutralità finanziaria, la Sezione ritiene che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale in entrata, l’unione di comuni ricevente consumi la propria capacità assunzionale; mentre, per quanto riguarda il trasferimento di personale in uscita, l’impossibilità di realizzare una mobilità finanziariamente neutra faccia venir meno i presupposti per l’applicabilità dell’art. 14, comma 7, d.l. n. 95/2012 e consenta all’unione cedente il recupero della capacità assunzionale corrispondente.”

Per l’Unione si realizza quindi una cessazione che può essere compensata nell’esercizio successivo con una nuova assunzione.

27 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

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