L’art. 180 comma 6 del vigente Codice dei contratti dispone che ai soli fini del raggiungimento dell’ equilibrio economico-finanziario del PPP, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione.
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
Quindi, indipendentemente dalla percentuale, i beni che possono essere inseriti nell’operazione di PPP non devono assolvere più a funzioni pubbliche o devono avere un rapporto strumentale e tecnico connesso all’opera.
Inoltre, nel caso dei fondi immobiliari, la finalità e la modalità sono diverse da quelle del PPP. Infatti, secondo l’IFEL-ANCI, si tratta di operazioni patrimoniali mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi. Le procedure di valorizzazione e monetizzazione di beni immobili tramite costituzione di fondi ad apporto sono, di prassi, strutturate come segue:
i. l’ente locale conferisce al fondo una porzione del portafoglio di beni immobili ricevendo a fronte del trasferimento un determinato numero di quote del fondo medesimo (le quote c.d. “ordinarie”); al fine di consentire all’ente locale di beneficiare della valorizzazione degli immobili anche in un momento successivo all’alienazione delle quote c.d. “ordinarie” e di beneficiare di alcuni diritti di governance volti a fornire all’ente locale uno strumento di controllo dell’attività del fondo, è possibile prevedere la creazione e l’attribuzione all’ente locale di una ulteriore classe di quote (le quote di c.d. classe B);
ii. l’ente locale vende al fondo la rimanente porzione del portafoglio di beni immobili ricevendo a fronte della vendita cassa; al fine di far fronte all’obbligo di pagamento del prezzo, il fondo assume un finanziamento che sarà rimborsato prioritariamente rispetto al rimborso delle quote del fondo;
iii. l’ente locale colloca le quote ordinarie presso investitori istituzionali ricevendo, a fronte della vendita delle quote, cassa;
iv. ad esito delle attività di investimento, valorizzazione e disinvestimento del fondo, il fondo rimborsa il finanziamento, remunera e rimborsa le quote ordinarie; qualora il rendimento complessivo del fondo abbia superato il rendimento obiettivo (e quindi la valorizzazione abbia avuto successo), il fondo remunera anche le quote di classe B a valere sulla differenza tra il rendimento effettivamente ottenuto ed il rendimento obiettivo.
Dott. Eugenio De Carlo 01/03/2018