Liquidazione di maternità obbligatoria per personale a tempo determinato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
26 Febbraio 2024

Maternità obbligatoria personale a tempo determinato prevista dall'art.24 D.Lgs 151/2001, come liquidarla se richiesta in ritardo. La dipendente è stata assunta con part-time verticale di 18 ore dal 07/10/23 al 05/11/23 (30 giorni). Ha partorito il 09/02/24; la maternità obbligatoria partiva dal 10/12/23 e la data presunta del parto era 10/02/24. Fino al 10/12 ha percepito l'assegno di disoccupazione. Essendo stati informati oggi, dobbiamo pagare la maternità e anche tutti gli arretrati?

Risposta

L’art. 24, c. 2, D. Lgs. n. 151/2001 dispone:

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni."

Nel caso esposto nel quesito si presenta la seguente situazione:

- Data termine del contratto: 5.11.2023

- Data presunta parto: 10.2.2024

- Inizio congedo di maternità: 10.12.2023

Tra il termine del contratto e l’inizio del congedo obbligatorio sono trascorsi perciò meno di sessanta giorni (35 giorni).

In questo caso, l’ente è tenuto a versare alla ex dipendente, a titolo di indennità di maternità, la retribuzione per il periodo dal 10.12.2023 alla fine del congedo obbligatorio.

Si consideri che, per i contratti a tempo determinato, la Corte di Cassazione aveva precisato (sent. n. 5367/2019) che si deve considerare “l’espressione contenuta nella norma “all’inizio del periodo di congedo” in base alla quale deve essere ravvisato quale unico criterio di riferimento la data presunta del parto e non già quella effettiva, con la conseguenza che la data di inizio del congedo di maternità non può essere fatta decorrere da due mesi prima dalla data effettiva del parto.”

Sulla quantificazione della retribuzione da erogare si legga quanto disposto dall’art. 45, c. 2, CCNL 16.11.2022:

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute."

23 febbraio 2024           Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7026, sintomo n. 7126

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