Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina rumena residente nel nostro Comune è stata registrata con il cognome del marito, in quanto in Romania la donna assume il cognome del coniuge. Ora ha divorziato e di conseguenza assunto nuovamente il cognome da nubile.
Chiede se deve cambiare il proprio cognome anche in Italia.
Se la risposta è affermativa chiedo quale sia la procedura corretta.
La Signora è in possesso della CIE con il cognome da sposata ed il passaporto rumeno con il cognome da nubile.
Uno degli aspetti sicuramente più interessanti è quello legato alle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei cittadini stranieri ed alle eventuali discordanze tra quanto riportato sui documenti italiani e quanto indicato su quelli rilasciati dal Paese d’origine del cittadino straniero.
L’articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che all’atto della dichiarazione anagrafica, colui che trasferisca la propria residenza dall’estero comprovi la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.
La norma (che non riguarda solo cittadini stranieri ma, appunto, tutti coloro che trasferiscono la propria residenza dall’estero) ha probabilmente lo scopo di assicurare la certezza dell’identità del richiedente; è una norma racchiude la regola generale alla quale tutti coloro che chiedono l’iscrizione con provenienza dall’estero debbono attenersi.
La necessità del passaporto o documento equipollente si fonda sulla esigenza di accertare la cittadinanza posseduta dall’interessato e di ricavare dal documento le generalità spettanti al cittadino straniero, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine.
Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell’identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi vigenti in materia di diritto all’identità personale che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla Legge nazionale del soggetto.
Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, ove si stabilisce all’articolo 1 che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla Legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.”
Questo disposto è stato successivamente ribadito dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” ed in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia.
La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali 25 Luglio 2003 n. 20 prot. 03005889-15100/325, avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri" è l'unica fonte tuttora esistente che mette un punto fermo nella intricata questione della registrazione dei dati relativi ai cittadini stranieri.
Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all’individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri afferma che "… ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.
In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa……”
Quindi le corrette generalità del cittadino straniero vanno desunte, in primis, dal passaporto.
Nei casi, sempre molto frequenti, di variazione di generalità di cittadini stranieri (nome, cognome, luogo o data di nascita) o di discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal Paese d’origine dello straniero e le generalità sui documenti italiani, l'obiettivo dell'ufficiale d'anagrafe deve essere sempre quello di registrare il dato esatto e al contempo di garantire la continuità del dato anagrafico con quello di Stato Civile, fermo restando la necessità di verificare che le due banche dati si riferiscano effettivamente alla medesima persona.
Occorrerà avviare un procedimento di variazione delle generalità mediante apposita istanza dell’interessato, che potrà essere presentata anche in forma verbale; essendo assimilabile ad una dichiarazione anagrafica, anche se non figura esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle ipotesi in cui il cittadino straniero abbia subito una variazione del nome e/o del cognome, ovvero una modifica del luogo e/o della data di nascita, per effetto di una disposizione dello Stato di appartenenza o, più semplicemente perché al momento del nuovo passaporto le generalità vengono indicate in maniera diversa dal precedente documento, l’Ufficiale d’Anagrafe deve provvedere ad adeguare la registrazione anagrafica alle risultanze del nuovo passaporto ed, eventualmente, di ulteriore documentazione esibita, adottando un apposito provvedimento.
Dovrà quindi essere esibita la seguente documentazione:
Dopo l’adozione del provvedimento di rettifica, l’Ufficiale d’Anagrafe disporrà l’aggiornamento del cognome direttamente nella banca dati ANPR (con conseguente cambio del codice fiscale) e provvederà a comunicare l’avvenuta variazione all’Azienda USL ed al Casellario Giudiziale.
Infine, poiché il cittadino interessato dovrà comunque provvedere a variare altre registrazioni, non solo presso le Pubbliche Amministrazioni ma anche presso soggetti privati (ad esempio banche, datori di lavoro, assicurazioni, ecc.) è opportuno consegnare una attestazione anagrafica, in bollo, dalla quale risulti la variazione delle generalità o in alternativa, potrà essere trasmessa all’interessato una comunicazione, che può essere assimilata alla conclusione di procedimento nel contesto della quale si comunichi all’interessato l’intervenuta variazione.
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