Iscrizione nel registro della popolazione temporanea di cittadino temporaneamente dimorante a causa di un infortunio

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
24 Febbraio 2024

Un cittadino residente al Sud chiede l'iscrizione nello schedario dei residenti temporanei perché si è infortunato al lavoro. Si trova momentaneamente presso un albergo del mio Comune e l'Asl per le cure dell'infortunio e l'assegnazione di un medico gli chiede l'iscrizione ai temporanei. Si chiede come procedere.

Risposta

Occorre premettere, in via del tutto incidentale, che parlare di residenza temporanea rappresenta una contraddizione in termini; il concetto di residenza/dimora abituale, riferito e riferibile ad una condizione stabile, propria di chi è iscritto come residente, è, infatti, in netto contrasto con il carattere della temporaneità della dimora tipico della condizione di chi viene iscritto nello schedario (o registro) della popolazione temporanea. Questo istituto è disciplinato dall’art. 8 della L. n. 1228/1954 e dall’art. 32 del d.P.R. n. 223/1989 ed è applicabile a tutti, italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti. In linea generale, vanno iscritti nel registro (o schedario) della popolazione temporanea coloro che dimorino temporaneamente in un comune, ma non siano nelle condizioni di stabilirvi la dimora abituale. Casi classici, lo studente fuori sede, la persona anziana che si trasferisce temporaneamente presso un figlio, il lavoratore stagionale. La distinzione fra l’iscrizione come residente e l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea è dato dalla condizione “transitoria”; in sostanza deve essere iscritta nel registro della popolazione temporanea la persona che è consapevole che, al termine della causa che la porta lontano dal luogo di dimora abituale, ritornerà nel luogo di residenza/dimora abituale.

È utile ricordare che l’istituzione del registro della popolazione temporanea non è facoltativo: in ogni comune “deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea”. Occorre peraltro ricordare che l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea è stato introdotto come uno strumento per monitorare i movimenti della popolazione, ai fini della regolare tenuta dell’anagrafe, evitando anche inopportuni e dannosi provvedimenti di cancellazione per irreperibilità di persone allontanatesi temporaneamente dal comune di residenza. Non a caso, ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza.

Con riferimento al caso specifico, questa persona è sicuramente temporaneamente dimorante in Codesto comune; la sua richiesta, suggerita dalla Asl per l’erogazione di prestazioni sanitarie e per la scelta del medico, deve essere accolta, non tanto per assecondare le esigenze della Asl, ma per rispondere alla finalità perseguita dall’ordinamento anagrafico. Ricordo infine che l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, ma non anche, laddove richiesto, il rilascio della carta di identità. Inoltre, l’ufficiale d’anagrafe potrà confermare l’effettiva iscrizione in detto schedario alle amministrazioni pubbliche o ai privati che ne facciano richiesta per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Una ulteriore riflessione riguardo al limite posto dall’art. 32 del d.P.R. n. 223/1989, norma che prevede che debba trascorrere un periodo di dimora di “non meno di quattro mesi”, prima che si maturi il diritto all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Tale limite serve a scoraggiare le iscrizioni per permanenze brevi o brevissime, e deve essere considerato come un periodo “ordinatorio”, che non impedisce all’interessato di presentare la domanda di iscrizione anche molto prima che tale termine sia trascorso. Quanto alle modalità di presentazione dell’istanza, non si utilizza il modulo ministeriale (allegato 1) alla circolare n. 9/2012, ma deve essere utilizzando un modulo specifico. Naturalmente deve essere accertato il requisito della dimora temporanea, attraverso i normali accertamenti effettuati tramite la Polizia locale o mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati (art. 4 della legge n. 1228/54 e art. 19 del d. P.R. n. 223/89). Un cenno infine, all’indirizzo da indicare come luogo di dimora temporanea: poiché la persona dimora in un albergo, andrà iscritto al relativo indirizzo.

22 Febbraio 2024          Liliana Palmieri

 

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