Le nuove regole per la circolazione di prova dei veicoli

Le modifiche alla disciplina apportate dal D.P.R. 21/12/2023 n.229

Servizi Comunali Codice della strada
di Piccioni Fabio
22 Febbraio 2024

 

Con D.P.R. 21/12/2023 n. 229, è stato adottato un regolamento di modifica alla disciplina della circolazione di prova dei veicoli, in vigore dal 29/2/2024, al fine di superare le criticità emerse alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. 
Infatti, sulla base della formulazione del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, recante Regolamento in materia semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, si era registrato un contratto tra le prassi applicative del Ministero dei Trasporti che riconosce l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati e del Ministero dell’interno che ne limita l’utilizzo ai veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione. 

In giurisprudenza il problema è stato affrontato più volte, anche se solo incidentalmente (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4/8/2016 n. 16310, in materia di revisione, conf. Cass. Civ., sez. VI, 20/11/2013, n. 26074; Cass. Civ., sez. II, 7/5/2018 n. 10868, in relazione alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli; Cass. Civ., sez. III, 14/12/2020 n. 28433, in relazione alla copertura assicurativa).
L’interpretazione maggioritaria era arrivata a escludere dall'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova le officine di autoriparazione, che effettuano interventi sui veicoli già immatricolati e da presentare a revisione, e i commercianti di veicoli usati i quali, in attesa del potenziale acquirente, risultano di norma privi di copertura assicurativa e, spesso, di revisione in corso di validità. 

L'art. 1 D.L. 10/9/2021 n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021 n. 156, preso atto del fatto che sono proprio tali categorie di operatori che presentano il maggior fabbisogno di autorizzazioni alla circolazione di prova e per i quali sussiste più frequentemente la necessità di effettuare dimostrazioni o prove tecniche su veicoli già immatricolati, aveva tentato di ovviare all’inconveniente
Il comma 3 aveva stabilito, infatti, che l'autorizzazione di prova potesse essere utilizzata per la circolazione su strada non solo dei veicoli non immatricolati, ma anche di quelli già muniti di carta o certificato di circolazione, in deroga agli obblighi di revisione periodica, facendo comunque salvo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione. Il comma prevedeva anche che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, dovesse rispondere l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

Il successivo comma 4 aveva, quindi, previsto, entro 90 giorni, un aggiornamento del D.P.R. 474/2001

Con un leggero ritardo sui tempi, il D.P.R. 229/2023 intende, oggi, dar seguito a tale esigenza di aggiornamento, operando una serie di modifiche al D.P.R. 474/2001, previo adeguamento al complessivo assetto del programma di transizione digitale della pubblica amministrazione.
L'art. 1 D.P.R. 229/2023 novella i primi tre articoli del regolamento 474/2001.

La lettera a) modifica l’art. 1 D.P.R. 474/2001, concernente la disciplina dell’“autorizzazione alla circolazione di prova”. 

  • Il n. 1, nel sostituire l'alinea del comma 1, opera un rinvio espresso all'art. 1 c. 3 D.L. 121/2021, che ha ampliato i casi in cui è autorizzata la circolazione di prova.
  • Il n. 2, per prevenire fenomeni di irregolare utilizzo delle autorizzazioni e delle relative targhe, introduce un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è individuato in rapporto di una ogni 5 dipendenti e collaboratori - id est coloro che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi - per un totale complessivo non superiore a 100 autorizzazioni. Tuttavia, laddove il numero di addetti sia inferiore a 5, è rilasciata 1 sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli, invece, possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di addetti. 
  • Il n. 3, riscrive integralmente il comma 2. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente deve comprovare l'effettivo esercizio dell'attività e il numero di dipendenti e collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa. L'autorizzazione è rilasciata dalla Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla L. 8/8/1991 n. 264. L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla scadenza. Conseguentemente, in caso di mancata restituzione dell'autorizzazione e della relativa targa entro 10 giorni dal suddetto termine, la Motorizzazione Civile informa gli organi di polizia stradale affinché procedano al ritiro. Per quanto ovvio, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione scaduta di validità. 
  • Il n. 4, introduce un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale l'autorizzazione è (sempre) revocata dalla Motorizzazione Civile qualora vengano meno i presupposti; in caso di mancata restituzione dell'autorizzazione e della relativa targa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la Motorizzazione Civile informa gli organi di polizia stradale affinché procedano al ritiro.Per quanto ovvio, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione revocata. 
  • Il n. 5, riscrive integralmente il comma 3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità da stabilirsi, entro 4 mesi, dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. 
  • Il n. 6, riscrive integralmente il comma 4. L’autorizzazione, che costituisce titolo personale e non cedibile, può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità con altri Stati, di un solo veicolo per volta, a bordo del quale deve essere conservata. Sul veicolo può essere presente il titolare dell'autorizzazione, o un suo collaboratore, appositamente delegato, o un dipendente delegato di società controllata o collegata, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione. Ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono considerate “controllate”: le società in cui un'altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le società in cui un'altra società disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, le società che risultino sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; sono considerate “collegate” le società sulle quali un'altra società eserciti un'influenza notevole. Ai sensi del comma 5, non modificato dalla novella, adibire un veicolo in circolazione di prova a uso diverso, comporta le sanzioni previste dall'art. 98 commi 3 e 4 C.d.S.: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 87 a 344 euro, anche se il veicolo circola senza la presenza del titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente delegato; se le violazioni superano il numero di 3, la sanzione pecuniaria aumenta da 173 a 694 euro e consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 

La lettera b) introduce nell'art. 2 D.P.R. 474/2001, relativo alle “targhe di prova”, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale quando la targa di prova sia collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata posteriormente, in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non deve essere rimossa.

La lettera c) riscrive integralmente l’art. 3 D.P.R. 474/2001, recante “smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa”. 
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che ne rilasciano ricevuta. 
Se la denuncia riguarda l’autorizzazione, il titolare, può chiederne il rilascio di una nuova previa restituzione della relativa targa; se la denuncia riguarda la targa, il titolare può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella vecchia. 
In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare può chiederne il rilascio di una nuova previa sua restituzione unitamente alla relativa targa. 
In caso di deterioramento della targa, il titolare può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa sua restituzione unitamente alla relativa autorizzazione. 
La targa deteriorata e quella relativa all’autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, devono essere restituite alla Motorizzazione Civile, o a uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per la relativa distruzione. 
Il titolare che, successivamente alla richiesta di una nuova autorizzazione per smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione o della targa, ne rientri in possesso, deve restituirla alla Motorizzazione Civile, o al soggetto di cui alla L. 264/1991, per la relativa distruzione. 

L’art. 2 D.P.R. 229/2023, nel recare la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni devono provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 


Articolo di Fabio Piccioni


 

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