Adeguamento degli scaglioni dell’addizionale comunale all’IRPEF 2024

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
23 Febbraio 2024

L'Ente deve adeguare gli scaglioni Irpef per l'addizionale comunale, in seguito al d.lgs. 216/2023, in precedenza erano individuati 2 scaglioni ((da 0 a 15.000 euro con aliquota 0,5 e da 15.001 a 28.000 con aliquota 0,63), si chiede se è possibile continuare ad individuare per l'addizionale comunale due scaglioni, tenuto conto che lo scaglione Irpef è stato unificato (da 0 a 28.000,00).

Risposta

L’art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 216/2023 dispone:

3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”

Ne segue che l’ente ha due possibili opzioni:

- rivedere gli scaglioni dell’addizionale adeguandoli alla nuova distribuzione delle aliquote, approvando apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il 15 aprile 2024;

- confermare, ma solo per il 2024, con apposita deliberazione del Consiglio comunale sempre entro il 15 aprile 2024 le aliquote con gli scaglioni vigenti nel 2023.

Ovviamente, resta immutata la possibilità di approvare (entro la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione) un’aliquota unica dell’Addizionale, con l’eventuale indicazione di una soglia di esenzione, come previsto dall’art. 1, cc. 3 e 3-bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

21 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

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