Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiPer la stipula di una scrittura privata di concessione cimiteriale, laddove il concessionario non possa presentarsi in ufficio per la firma della stessa, è possibile per il concessionario farsi rappresentare in forza di incarico ex art 38 dpr 445/2000? La stessa modalità può valere per la richiesta di variazione di intestazione della concessione cimiteriale? L'atto di incarico dovrà solo essere firmato ed accompagnato da documento di riconoscimento?
La stipula della concessione cimiteriale, a seconda del contenuto economico giuridico della stessa, può avvenire per atto pubblico o scrittura privata registrata in caso d’uso, sottoscritta dal Dirigente/P.o. e dal Concessionario.
L’art. 38 del DPR 445 si riferisce alle istanze e alle dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non a forme di contratto come lo è la concessione cimiteriale.
Così come il potere di rappresentanza è esercitato per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti, che non si concilia con la stipula di una scrittura privata. La scrittura privata, nel diritto italiano, è il documento redatto per iscritto (in forma analogica o informatica) e sottoscritto con firma autografa da ciascuna parte.
Si ritiene invece utilizzabile l’istituto giuridico della procura ex art. 1392 c.c. che deve avere come forma minima quella dell’atto che il rappresentante andrà a perfezionare in nome del rappresentato.
19 Febbraio 2024 Lorella Capezzali
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3190, sintomo n. 3225
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