Pignoramenti concomitanti dello stipendio

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Febbraio 2024

L’Ente ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate un atto di pignoramento presso terzi che intima di trattenere parte dello stipendio di un dipendente e di pagarlo all’Ade (1/10 per importi fino a 2.500€). Il dipendente usufruisce già della cessione del quinto. Questo impedisce il pignoramento?

Inoltre, il dipendente non svolge tutte le ore da contratto. Tali ore, non svolte, gli vengono decurtate mensilmente dal cedolino. Questa decurtazione influisce sulla base di calcolo del 1/10?

Risposta

La normativa di riferimento rimane l’art. 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180:

"Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.”

Ai sensi dell’art. 68, c. 2, D.P.R. n. 180/1950:

“(…) Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2."

Quanto alla base di calcolo, essa è rappresentata dallo stipendio al netto delle ritenute, dunque il valore è sempre quello già decurtato delle ore non lavorate.

Dunque, fatto 100 il netto in busta, risulterà:

- la trattenuta di 20 per la cessione del quinto;

- la trattenuta massima di 30 per il pignoramento a favore dell’Agenzia delle Entrate, così calcolata: (100/2) - 20 = 30.

19 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6992, sintomo n. 7092

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