Preliminarmente si evidenzia che i debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa (debiti che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’articolo 194 del TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento), mentre le passività pregresse si riferiscono a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l’impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza (CdC Sardegna, n. 33/2021).
Da quanto esposto nel quesito risulta che l’Ente ha a suo tempo assunto regolare impegno di spesa, spesa che successivamente alla registrazione dell’impegno si è rivelata di importo superiore a quanto precedentemente impegnato; così stando le cose, la situazione evidenziata non configura, a parere dello scrivente, un debito fuori bilancio, consistente in una spesa per la quale manca un preventivo impegno, bensì una fattispecie rientrante nelle c.d. “passività pregresse”; sulla distinzione tra i due istituti si richiama, tra le altre, la recente delibera della Corte dei conti Lombardia n. 175/2023 che per quanto concerne le passività pregresse si esprime nei termini seguenti:
““ Le c.d. “passività pregresse” o arretrate, sono, invece, spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL).””
Poiché la corrispondente spesa risulta riferibile all’anno 2023, l’onere relativo dovrà gravare su detto esercizio: a tal fine in occasione del rendiconto 2023 dovrà essere costituito uno specifico accantonamento nel risultato di amministrazione, le cui risorse potranno poi essere applicate al bilancio 2024, ad integrazione dell’impegno originariamente assunto, per assicurare la copertura finanziaria delle suddette passività.
15 febbraio 2024 Ennio Braccioni
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