Competenza, all'interno dell'Ente, ai fini dell'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale nel centro abitato

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
19 Febbraio 2024

L'Art. 37. C.d.S stabilisce che: che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale sia di competenza dei comuni, nei centri abitati.......Nel Comune di chi è tale competenza? Dell'ufficio tecnico oppure della Polizia Locale? Nel mio caso si tratta di un Comune con 2700 abitanti, un addetto al servizio P/L. senza P.O. All'ufficio tecnico ci sono un responsabile, un istruttore ed un cantoniere a tempo pieno. Vorrei conoscere se possibile anche i riferimenti normativi.

Risposta

In riferimento al quesito si specifica quanto segue.

Premesso che non esiste alcuna specifica normativa che attribuisce tale competenza ad un ufficio o ad un altro, l’unico riferimento che può essere preso è il T.U.E.L – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’articolo 3 stabilisce che il Comune ha, tra l’altro autonomia organizzativa, per cui è l’Ente stesso che, autonomamente, organizza i propri servizi, compiti e uffici.

E’ l’Amministrazione Comunale, direi, il Sindaco che, in base agli articoli 107 e 109, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di responsabile del servizio, ed è la medesima Amministrazione che, nell’organizzazione della struttura comunale, stabilisce chi deve fare che cosa, e su tale organizzazione attribuisce le risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Per cui è a tale organizzazione comunale autonoma che è necessario riferirsi per comprendere a quale ufficio sia stata attribuita la competenza alla apposizione e manutenzione della segnaletica.

E’ probabile che l’unico riferimento possa ritrovarsi nel PEG, cioè nell’atto che assegna le risorse ai vari uffici.

A quale ufficio è stato assegnato il capitolo di bilancio relativo all’acquisto e manutenzione della segnaletica? Ecco, quell’ufficio chiaramente sarà quello competente.

Nulla vieta che, di fronte a oggettive difficoltà nella gestione della materia, l’Amministrazione possa decidere di modificare tale competenza e quindi attribuirla ad un ufficio che, sulla base delle dotazioni organiche, abbia migliore possibilità di svolgere tale compito.

16 febbraio 2024           Marco Massavelli

 

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