Trasporto scolastico anche agli alunni non residenti

Risposta dell'Avv. Mauro Tenca

Quesiti
di Tenca Mauro
19 Febbraio 2024

In due comuni (A e B) sono presenti due plessi, con differente offerta formativa, facenti parte del medesimo I.C. della scuola primaria e secondaria di 1grado. Il comune A può gravarsi per intero del trasporto scolastico degli alunni residenti nel comune B senza convenzione tra i due comuni impossibile perché il comune B è in pre-dissesto? Gravarsi per intero del servizio è giustificato dalla chiusura del plesso nel comune A nel caso in cui i residenti nel comune B non abbiano il trasporto dedicato.

Nello specifico, si chiede se esiste un modo per assicurare il trasporto scolastico anche agli alunni non residenti.

Risposta

In via generale possiamo affermare che ciascun comune è deputato ad espletare la funzione di assistenza scolastica, nella specie del trasporto scolastico, nei confronti degli alunni residenti nel suo territorio, proprio per la sua natura di ente rappresentativo deputato alla cura degli interessi della comunità amministrata, come prevede altresì il disposto dell’articolo 13 del TUEL. Pertanto l’istituzione del servizio di trasporto scolastico spetta a ciascun Comune per i propri studenti residenti.

Si ammette tuttavia, secondo Il principio di leale collaborazione fra enti, la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000 per la regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai servizi erogati dal Comune a favore di altri enti. In altri termini sarebbe utile la soluzione che vede il Comune che eroga il servizio di trasporto stipulare con i Comuni limitrofi una convenzione per il trasporto degli alunni ivi residenti che frequentino i plessi scolastici del Comune capofila. La convenzione deve prevedere il rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione delle stesse.

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. 809/18), ha affermato che il trasporto è oggetto del diritto soggettivo allo studio costituzionalmente qualificato (articolo 34 della Costituzione), e che i motivi di bilancio sono inopponibili alla attuazione di tale diritto.

Il fatto che il Comune sia in pre-dissesto (strutturalmente deficitario) non esenta lo stesso dalla possibilità di convenzionarsi onde assicurare il servizio di trasporto scolastico rispetto ai propri alunni.

Il trasporto scolastico non rientra infatti tra i servizi a domanda individuale come previsti e disciplinati dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1983 e pertanto non è materia di controllo centrale in ordine alla copertura del costo (si veda l’articolo 243 del D.lgs 267/2000).

15 febbraio 2024           Mauro Tenca

 

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