Ove consentita la modifica soggettiva del contratto, è naturale l’adeguamento dell’iva alla condizione giuridica del contraente, con conseguente adeguamento delle previsioni di bilancio.
Tuttavia, come rilevato dall’ANAC in tema di modifiche soggettive al contratto, il nuovo codice appalti, all’articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando “all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice".
Allo stesso modo Anac evidenzia il dettato dell’articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli affidamenti, un necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull’ammissibilità della modifica soggettiva del contratto. Le ipotesi di maggiore criticità. Tra le operazioni di modifica aziendale che comportino una successione nei rapporti pendenti, l’Autorità suggerisce di valutare attentamente la cessione di azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione di società.
Sono tutte ipotesi che, secondo Anac, possono presentare maggiori criticità: il suggerimento alla stazione appaltante è di verificare che il soggetto subentrante sia legittimato a proseguire l’esecuzione del contratto in sostituzione dell’originario affidatario, acquisendo tutte le informazioni utili alla corretta identificazione dell’operazione aziendale, per escludere che la successione nel contratto violi il principio di rotazione.
14 febbraio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2928, sintomo n. 2998