Ritenuta su mandato di pagamento a favore di un condominio a titolo di compartecipazione alle spese manutentive

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
17 Febbraio 2024

Annualmente provvediamo all'emissione di un mandato di pagamento a favore di un condominio a titolo di compartecipazione alle spese manutentive. E’ applicabile la ritenuta? Per noi può essere paragonato a un contributo a favore del condominio, per cui sarebbe applicabile la ritenuta del 4%.

Tuttavia l'amministratore di condominio ci ha riferito che loro non posso recuperare le imposte. Dunque come dobbiamo provvedere?

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che il condominio, dal punto di vista della sua soggettività giuridica, è assimilato ad “un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti”. La riforma del condominio avvenuta con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, non ha qualificato il condominio come persona giuridica autonoma ed è stata confermata la tesi secondo la quale il condominio è “un mero ente gestorio privo di autonoma soggettività giuridica ulteriore o diversa da quella dei singoli condomini” (cfr. ex multis sentenza S.U. Corte di Cassazione n. 10934/2019).

 

Relativamente all’assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta a titolo di acconto sulle imposte sui redditi del 4%, il comma 2 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.

La norma testé richiamata, con il termine "imprese", suole rivolgersi sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze 8 maggio 1980, n. 8/531 e 5 giugno 1995, n. 150, nonché risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E e 4 agosto 2004, n. 108/E) e pertanto il tema riguarda anche gli enti non commerciali (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 586/2021). La risoluzione evidenzia che alcuni Enti non commerciali potrebbero risultare esonerati dall’assoggettamento della ritenuta del 4% come ad esempio:

  • ONLUS (ivi incluse le Organizzazioni di Volontariato), in virtù dell’esenzione espressamente prevista dall’art. 16 del DLgs 460/1997;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche con riferimento ai contributi erogati dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ai sensi dell’articolo 90, comma 4, della Legge 289/2002 che sarà abrogato con effetto dal 1/1/2023 dal DLgs 36/2021 ma contestualmente riproposto nei contenuti dall’art. 12 del citato DLgs 36/2021);
  • titolari di solo codice fiscale che non svolgono neppure in via occasionale attività commerciale;
  • enti non commerciali titolari di partita iva quando non percepiscono introiti di natura commerciale in relazione all’attività per la quale percepiscono il contributo (Agenzia delle Entrate Risoluzione 166/E/2008).

Stando alla lettura di quanto precedentemente riportato e, considerata la natura giuridica atipica del condominio, si ritiene che il contributo non debba essere assoggettato a ritenuta del 4%.

14 febbraio 2024           Alessandro Giordano

 

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