Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente usufruisce di tre giorni di permesso mensile retribuito ai sensi dell'art. 33 c.3 della legge 104/92. La madre assistita entrerà dal prossimo mese in una "casa di riposo", la dipendente quindi perderà il suo permesso retribuito oppure potrà mantenerlo non essendo l'alloggio di destinazione una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)? Infatti la dipendente sarà comunque costretta ad accompagnare la madre con handicap presso le strutture ospedaliere per visite e terapie.
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 104/92 “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno […]”.
Per rispondere al quesito in oggetto, occorre inquadrare la ratio legis dell’istituto, definendo, in particolare, il concetto di “ricovero a tempo pieno”.
La Cassazione, con sentenza n. 21416 Sezione Lavoro del 14/8/2019, si è espressa nel merito chiarendo che “la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari (…). Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi (…) che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia (…). Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.”
L’Aran, inoltre, nel segnalare la sopramenzionata sentenza chiarisce che il termine “ricovero” di cui all’art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, la lavoratrice può mantenere il permesso mensile retribuito dei 3 giorni per prestare assistenza alla madre disabile, dal momento che sarà alloggiata presso una struttura residenziale di tipo sociale, ovvero una casa di riposo.
13 febbraio 2024 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6963, sintomo n. 7073
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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