Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiUna dipendente essendo arrivata in ritardo di 15 minuti (nel nostro comune non abbiamo la flessibilità) ha inserito, una volta arrivata in ufficio, una richiesta di cambio orario per quella giornata.
Si chiede se è possibile accettare questo tipo di richiesta o c'è una tempistica/normativa da rispettare per la presentazione della domanda.
Il “cambio orario” di cui si parla nel quesito è un istituto evidentemente costituito nell’ambito dell’ente richiedente.
Non esiste alcuna normativa specifica sulla richiesta di cambio di orario per una ragione molto semplice: non è una fattispecie regolata da alcuna fonte.
Molti enti, per la verità, nell’ambito delle proprie disposizioni regolamentari prevedono sistemi per modificare ad esempio le giornate di rientro pomeridiano, o anche orari di ingresso ed entrata, creando particolari scacchiere, nei casi di necessità.
Senza entrare nel merito della legittimità di simili modalità organizzative, della quale appare prudente dubitare, in ogni caso si tratta comunque di strumenti di organizzazione, cioè a disposizione del datore di lavoro quando, per ragioni connesse a necessità lavorative, ritenga di poter spostare orari di gruppi di dipendenti, allo scopo di garantire una più efficiente attività in casi particolari.
Pertanto, istituti come quello in argomento non possono essere utilizzati dal lavoratore allo scopo di modificare la propria obbligazione lavorativa, che consiste nel rispetto dell’orario di lavoro fissato.
Un cambio di orario, quindi, sempre che la disciplina sia considerabile lecita, deve essere programmato a monte e disposto - per tutto il gruppo di lavoro - dal vertice organizzativo.
Per coprire l’assenza temporanea dovuta al ritardo occorre utilizzare gli istituti contrattualmente esistenti ed operanti, primo tra i quali il permesso breve di cui all’articolo 42 del Ccnl 16.11.2022, tenendo sempre presente che non si tratta di un diritto del lavoratore, ma di un’istanza soggetta ad apprezzamento e valutazione del vertice organizzativo, che può decidere di accoglierla o meno, ferme restando eventuali valutazioni disciplinari.
12 febbraio 2024 Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6960, sintomo n. 7060
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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