Competenza giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale
TAR Sicilia, Palermo, Sezione I - Sentenza 12 marzo 2025, n. 550
FISCO OGGI – 9 febbraio 2024
Servizi Comunali Contenzioso tributario Ruolo coattivo Ruolo coattivo Ruolo coattivoFISCO OGGI
Dopo le modifiche al contenzioso, aggiornate le Avvertenze dei ruoli
9 Febbraio 2024
Il testo recepisce l’abrogazione del reclamo/mediazione e riporta le informazioni per proporre ricorso, in caso di vizi di notifica, quando l’atto presupposto e quello impugnato sono emessi da due soggetti diversi
Con il provvedimento direttoriale del 9 febbraio 2024, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate accoglie le modifiche apportate dal Dlgs n. 220/2023 (vedi articolo “Delega fiscale e liti tributarie: il decreto attuativo è Ufficiale”), che dà attuazione alle nuove regole previste dalla Delega fiscale (legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario. L’aggiornamento viene effettuato con una modifica degli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022, che contengono i testi delle avvertenze differenziati a seconda delle tipologie di tributo per cui è emesso il ruolo.
In particolare, il decreto n. 220/2023, con l’articolo 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’articolo 17-bis, del Dlgs n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, con l’articolo 1, lettera d), ha introdotto nell’articolo 14, dello stesso decreto legislativo, il comma 6-bis, prevedendo, che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha predisposto l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi.
Pertanto, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate viene aggiornato eliminando i riferimenti all’articolo 17-bis del Dlgs n 546/1992 negli allegati da 2 a 5. Inoltre, vengono inserite le informazioni per la notifica del ricorso, nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto (allegati da 2 a 4).
Sempre negli allegati da 2 a 4 cambia la parte relativa alla “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela”, sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio” e, solo nell’allegato 2, sono aggiornate le modalità di presentazione della richiesta di riesame, nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
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