Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se alla luce della recente Delibera ANAC 525/2023, gli obblighi di pubblicazione dei nominativi dei candidati vincitori o idonei di concorsi pubblici, previsti ai sensi dell'art. 19 del d.Lgs 33/2013, si applicano anche alle selezioni tramite Centro per l'Impiego che prevedono l'attribuzione di un punteggio determinato dal concorso tra l'ISEE e la durata dello stato di disoccupazione (sia a tempo indeterminato che determinato nei cantieri occupazionali).
L'ANAC, nella delibera in oggetto, richiama fra le altre: "le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, (...)".
La graduatoria a cui si fa riferimento nel quesito, però, non è formata dall'ente locale ma dal Centro per l'impiego competente che l'approva con atto dirigenziale e la pubblica autonomamente sul suo sito web e nei locali del Centro per l'Impiego stesso.
Successivamente, l'ente locale che ha fatto richiesta del relativo personale procederà alla verifica dell'idoneità dei soggetti presenti nella graduatoria.
Si ritiene cioè che l'ente locale non abbia, nel caso, un obbligo proprio di pubblicazione della graduatoria formata da un altro ente, pubblicazione alla quale, in ogni caso, ha già provveduto quest'ultimo.
12 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6958, sintomo n. 7058
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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