Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL’Ente ha affidato un servizio per un importo inferiore a 40.000 euro, con affidamento diretto ad una cooperativa sociale, l'operatore è stato scelto consultando il MEPA, mentre l'affidamento non avendo ribassi è stato affidato senza ricorrere a piattaforme. L'atto è nullo o era possibile affidare il servizio? In caso negativo è possibile sanare l'atto con la creazione di un ordine diretto a convalida di tutta la procedura, operando con un atto in sanatoria?
Anche nella vigenza dell’attuale Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/23 permane l’obbligo del ricorso a strumenti di negoziazione elettronica (MEPA e piattaforme equivalenti) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000, in base alle previsioni dell’art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo la giurisprudenza contabile per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per quelle in economia, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 169/2012/PAR; delib. n. 18/2013/PAR e delib. n. 18/2013/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n./112/2013/PAR; sez. reg. di contr. Toscana, delib. n.151/2013/PA; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 211/2013/SRCPIE/PAR).
L’inadempimento all’obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l’art. 1, comma 1, secondo periodo, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che “i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.
Ciò premesso, se la prestazione non è stata effettuata ed il contratto non è stato perfezionato né stipulato a norma dell’art. 18 del vigente Codice, trattandosi di affidamento diretto rispetto al quale non ci sono controinteressati e non si viola alcuna par condicio, si ritiene possibile prendere atto della nullità della precedente procedura seguita, rinnovandola sulla piattaforma elettronica in conformità alle predette disposizioni ed a quelle del vigente Codice.
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