Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
diritti da esigere
QuesitiIn merito all'inizio del rilascio della CIE volevo chiedere alcuni chiarimenti/consigli. Prima di tutto vorrei sapere se è ancora necessaria, come lo era qualche tempo fa, la delibera di giunta per aderire al progetto sulla donazione organi, per poter registrare le eventuali scelte al SIT. Io credo di no, perché se non ho capito male ora, con la nuova CIE, è come se lo Stato vi avesse aderito per tutti i Comuni, quindi credo si debba solo avere la formazione necessaria, ma senza delibera. E' corretto?
Seconda cosa, per quanto riguarda i duplicati... al corso ministeriale sulla CIE ci hanno detto che è facoltà del comune decidere i diritti da esigere oltre i 16,79 che vanno allo Stato, con un minimo di 5,42 Euro, ma che il Comune può anche volendo arrotondarli, oppure esigere il doppio nel caso del duplicato, etc. Mi sembrava di aver capito tempo fa, invece, che i comuni che arrotondavano la cifra non avevano basi per farlo, e che la disciplina raddoppio del duplicato fosse tassativa, ma poi ognuno ha le sue idee... E' comunque ancora giustificato raddoppiare la cifra in caso di duplicato e se sì quanto va duplicato? Prima veniva fatta pagare 10.58 perché si raddoppiava solo la parte eccedente gli 0,26 Euro, quindi 0,26+5,16+5,16, ora sarebbe la stessa cosa ma aggiungendovi poi la somma di 16.79 e quindi un totale di 27.37? oppure dovremmo con le nuove disposizioni raddoppiare tutta la cifra di 5,42 e quindi avremmo un importo totale di 27.63?
Come è noto, all’atto della richiesta di emissione della carta di identità, il cittadino può esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi; la gestione di tale informazione viene curata dal CNT (Centro Nazionale Trapianti).
Ciò premesso, nella fase della sperimentazione veniva richiesto ai comuni di aderire al progetto denominato “Una Scelta in Comune” mediante una deliberazione di Giunta comunale; si trattava di una modalità transitoria, come chiaramente desumibile dalle informazioni riportate nel sito del Ministero della Salute.
A regime, invece, con l’emissione da parte del comune della Cie, non si parla più di modalità transitoria, per cui la delibera di Giunta non è più necessaria; resta invece ferma la necessità di formazione (“La procedura per l’abilitazione del Comune alla raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà tramite il sistema CIEonLine richiede preventivamente la formazione dedicata, autonoma e in aula del personale anagrafe”, così si legge sul sito del Ministero della salute). Inoltre, continua ad essere richiesto a tutti i Comuni di promuovere una campagna informativa per i cittadini realizzando materiali originali o modificando i materiali presenti in questa pagina alla voce Pack comunicazione.
Per quanto concerne, invece, la questione del costo della CIE, fissato in € 22,21, di cui € 16,79 da versare all’Erario ed € 5,42 spettanti al comune – circ. n. 4/2017 del 31.3.2017), occorre premettere che, come per la carta di identità cartacea, anche per quella elettronica, il concetto di duplicato non è sostenibile, dato che ogni documento ha una numerazione univoca. In effetti, il terzo comma dell’art. 291 R.D. n. 635/1940 prevede che “In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto”. Tuttavia, ai fini della corretta interpretazione di questa norma - che sembrerebbe legittimare il rilascio del c.d. duplicato della carta di identità (inclusa la CIE) - si deve tener conto del fatto che nel corso del tempo il modello ministeriale della carta di identità è variato; infatti, se all’atto della emanazione del R.D. n. 635/1940 esistevano i presupposti per il rilascio del duplicato (risulta che i comuni ricevessero modelli numerati come ora e una quantità di modelli in bianco per il rilascio dei duplicati), ora detti presupposti non esistono più, poiché ogni carta di identità è numerata in modo univoco; questa circostanza confligge, ovviamente, con il concetto di duplicato.
A chiarire definitivamente la questione una circolare del Ministero dell’interno (Mi.a.c.e.l. n. 24 del 31.12.1992) che così afferma: “Passando ad affrontare il problema dell’emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione od anche deterioramento, vi è da dire che esso assume le caratteristiche di un VERO E PROPRIO RILASCIO EX NOVO, per cui la validità di cinque anni (oggi 3, 5 o 10 anni) ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio …”.
Quindi il riferimento al concetto di duplicato non ha più senso proprio perché il documento rilasciato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento è un nuovo documento a tutti gli effetti: nuovo è il numero, nuova è la foto, nuova è la data di scadenza!
Resta da chiarire la questione dell’arrotondamento della somma di € 5,42 spettante al comune; a questo proposito si ricorda che l’importo di € 5,42 è il risultato della somma di € 0,26 (diritti di segreteria) e di € 5,16 (diritto fisso, stabilito dalla tabella D – Norme speciali punto 11 della L. 604/1962 “Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 10.000).
Il diritto fisso era stato elevato a lire 10.000 (euro 5,16) dall’art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
L’art. 2, comma 15 della legge n. 127/1997 dispone quanto segue: “I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.”
In applicazione di questa norma è possibile, a condizione che il comune non versi in situazione strutturalmente deficitaria, abolire o ridurre i diritti di segreteria e gli altri diritti incassati dal comune. La competenza è della Giunta comunale.
Dr.ssa Liliana Palmieri 26 febbraio 2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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